Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/1992

Corte cost., ord. 29 ottobre 1992, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
410/1992
Data di deposito
29 ottobre 1992
Data di decisione
21 ottobre 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:410

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
  • legge n. 166 del 1° giugno 1991
  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 18886

Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - S. n. 246/1992 e O. n. 376/92.

Massima n. 18887

Manifesta inammissibilita' della questione perche' vertente su norma che non puo' essere applicata nel giudizio 'a quo' per essersi perfezionata la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 412/91 (31 dicembre 1991). - Nello stesso senso, v. S. n. 394/1992.

Massima n. 18888

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 non e' stato convertito in legge (come il successivo d.l. 21 luglio 1992 n. 345, non reiterato) per cui ha perduto efficacia fin dall'inizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze