Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/1992
Corte cost., ord. 29 ottobre 1992, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/1992
- Data di deposito
- 29 ottobre 1992
- Data di decisione
- 21 ottobre 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 18886
Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - S. n. 246/1992 e O. n. 376/92.
Massima n. 18887
Manifesta inammissibilita' della questione perche' vertente su norma che non puo' essere applicata nel giudizio 'a quo' per essersi perfezionata la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 412/91 (31 dicembre 1991). - Nello stesso senso, v. S. n. 394/1992.
Massima n. 18888
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 non e' stato convertito in legge (come il successivo d.l. 21 luglio 1992 n. 345, non reiterato) per cui ha perduto efficacia fin dall'inizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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