Corte costituzionale
Ordinanza n. 284/1992
Corte cost., ord. 17 giugno 1992, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 284/1992
- Data di deposito
- 17 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 134, comma 2, codice di procedura penale
- art. 140, comma 1, codice di procedura penale
- art. 567, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, dir. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dir. n. 66, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n. 73, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n. 1, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 101, e segg., Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, dir. 66, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 73, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18450
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 77/1991, ma ved. anche S. n. 529/1990.
Massima n. 18451
La previsione dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, cod. proc. pen., il verbale di udienza possa essere redatto solo in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, non viola ne' la direttiva n. 8 della legge di delega, che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista, ne' il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge in quanto il giudice, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, e' comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134), nonche' la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101 e seguenti, e 76 - in relazione all'art. 2, dir. n. 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost.).
Massima n. 18452
La disposizione dell'art. 2, direttiva 8, della legge di delega n. 81 del 1987, che prevede la possibilita' di una verbalizzazione del dibattimento in forma riassuntiva, non e' lesiva ne' del principio di ragionevolezza ne' del diritto di difesa, e neppure puo' dirsi incompatibile con le altre direttive della medesima legge (art. 2, nn. 2, 66 e 73) che impongono l'oralita', l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento, l'esame diretto dell'imputato e dei testimoni e la realizzazione del sistema accusatorio. Nella norma in questione, infatti, la verbalizzazione in forma riassuntiva e' meramente alternativa rispetto a quella integrale che il legislatore delegante ha mostrato di preferire, e d'altra parte e' ragionevole prevedere che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il contraddittorio, assicurare la pedissequa corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce. Inoltre, quanto ai principi della legge di delega, essi non possono essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioe', che il legislatore, senza svuotarli di contenuto, ha ritenuto di porre. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 2, nn. 2, 66 e 73, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 2, n. 8., legge 16 febraio 1987, n. 81, sollevata in subordine al mancato accoglimento delle questioni contemporaneamente proposte nei confronti degli artt. 134, 140 e 567 cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2 n. 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Nardò - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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