Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1991

Corte cost., sent. 11 febbraio 1991, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/1991
Data di deposito
11 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 25 del 8 febbraio 1988
  • legge n. 93 del 21 marzo 1988
  • art. 1, comma 1, legge n. 93 del 21 marzo 1988
  • decreto-legge n. 25 del 8 febbraio 1988
  • art. 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • legge n. 114 del 16 aprile 1974
  • art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 16950

Una norma di sanatoria - come quella con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente illegittima prassi amministrativa - costituisce di per se' norma derogatrice, onde non puo' mai fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di eguaglianza: ne consegue che non determina una irrazionale discriminazione - asseritamente fondata sul dato estrinseco del piu' o meno rapido andamento, nei vari casi, della procedura amministrativa - la norma, contenuta nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 25 del 1988, cosi' come convertito nella legge n. 93 del 1988, che limita la corresponsione della pensione sociale - alle condizioni reddituali, piu' favorevoli, richieste per la pensione di invalidita' - di soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento dei sessantacinque anni ai quali la pensione sia gia' stata liquidata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (8 febbraio 1988), escludendola per coloro nei cui confronti la liquidazione non sia avvenuta, in quanto appunto trattasi di una disposizione di sanatoria con cui il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti di una precedente prassi amministrativa riconosciuta in sede giurisdizionale illegittima, ai soli casi suddetti, con implicita conferma della regola generale - poi ribadita nell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui non puo' darsi riconoscimento dell'invalidita' oltre i sessantacinque anni e la pensione sociale puo' essere erogata solo alle condizioni per essa previste. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Su questioni in parte analoghe S. n. 286/1990

Massima n. 16951

Come piu' volte affermato dalla Corte il diritto alla assistenza sociale - e, quindi, al conseguimento in via giudiziale delle relative prestazioni - non puo' dirsi vulnerato da un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale, in luogo di quella d'invalidita', nel momento in cui l'inabilita' al lavoro cui questa mira a sopperire diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'eta' e che provvede alle ulteriori esigenze dell'invalido, non correlate alla incapacita' lavorativa, con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennita' di accompagnamento. In realta' - come ripetutamente evidenziato - il problema resta quello di riequilibrare i diversi requisiti reddituali per conseguire la pensione sociale e quella di invalidita', restituendo a coerenza un sistema, la cui sopravvenuta disomogeneita' - a parte le distorsioni amministrative provocate (v. massima A) - finisce per determinare serie sperequazioni, non sempre giustificabili. Tale segnalazione non puo' intendersi come mero auspicio suscettibile di essere ulteriormente disatteso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1988, n. 93, in riferimento agli artt. 38, primo comma, 24 e 113 Cost.). - S. nn. 769/88 e 286/90.

Massima n. 16959

In un sistema costituzionale che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' economica e sociale (art. 2 Cost.) e sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma Cost.), l'apporto di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettivita' si presentano in una relazione non di esclusione, ma di unificazione reciproca: cosicche' legittimamente e' previsto che, ai fini della determinazione del reddito massimo per il diritto alla pensione sociale, il reddito dell'interessato sia cumulato con quello del coniuge (e, se del caso, anche di altri familiari conviventi tenuti all'assistenza), senza che all'uopo possa realizzarsi alcuna discriminazione tra soggetti coniugati e soggetti non coniugati (art. 3 Cost.) ovvero un deteriore trattamento alla famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altre formazioni sociali (art. 29 e 31 Cost.), meno ancora un inammissibile trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali propri dello Stato (art. 38, ultimo comma, Cost.). Nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, spetta tuttavia alla discrezionalita' del legislatore individuare - nei limiti di un equo e razionale equilibrio - il concreto livello del cumulo dei redditi dei coniugi, idoneo ad escludere, o no, la necessita' dell'intervento dello Stato attributivo della pensione sociale. Non potrebbe infatti ritenersi consentito un assetto che escluda l'intervento delo Stato quando l'accollo alla famiglia degli oneri assistenziali finisca per comprimere in modo intollerabile le condizioni di vita. Di tali principi, pero' non puo' farsi nel caso applicazione, non risultando soddisfatto, per difetto di motivazione della ordinanza di rinvio, il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, Cost.). - Sul principio del cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'attribuzione della pensione sociale v., S. n. 769/1988. - Sui rapporti tra l'adempimento dei criteri di solidarieta' economica e sociale e il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'inabile v. S. nn. 103/1968 e 644/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, sollevata dal Pretore di Genova e dal Pretore di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo comma e 113 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata con la predetta ordinanza dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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