Corte costituzionale
Sentenza n. 414/1991
Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 414/1991
- Data di deposito
- 19 novembre 1991
- Data di decisione
- 6 novembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:414
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 13, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17629
La non concedibilita' ai condannati militari del beneficio della detenzione domiciliare, usufruibile dai condannati comuni, non comporta violazione del principio di eguaglianza, attesa la specialita' della reclusione militare - caratterizzata da particolari modalita' di espiazione della pena consistenti nella istruzione militare e nella esercitazione pratica militare - volta al recupero del condannato al servizio militare, ne' pregiudica il diritto al lavoro, che e' sospeso durante il servizio alle armi, ovvero i diritti della famiglia perche' l'unione domestica e' anch'essa interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla sua convivenza nella comunita' militare; diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della salute il cui valore supremo elimina ogni distinzione fra cittadini e militari e consente di sottrarre il condannato alla pena della reclusione militare alla soggezione, alla disciplina ed alle modalita' della espiazione speciale quando egli - in condizioni di salute particolarmente gravi - richieda la conversione di questa in detenzione domiciliare. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 47 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotta dall'art. 13 legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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