Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1991

Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/1991
Data di deposito
22 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:175

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza o provvedimento del pretore del 30 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17205

L'oggetto del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, sollevato dalla prima a tutela della propria autonomia amministrativa contro provvedimenti giurisdizionali, risiede nello stabilire se il giudice abbia leso, con atti non consentiti ad alcun giudice, e quindi esorbitanti dai limiti della giurisdizione, l'ambito di attribuzioni della Regione come pubblica amministrazione. - Per l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra Regioni e Stato, in relazione ad atti del potere giurisdizionale, da ultimo, sent. n. 99/1991.

Massima n. 17206

Quando la pubblica amministrazione agisce quale autorita', esercitando una potesta' discrezionale ad essa spettante, nessun giudice puo' ostacolarne il libero spiegarsi, ne', quindi, sostituirsi alla pubblica amministrazione, condizionando positivamente l'azione amministrativa nel suo farsi (che di quella potesta' costituisce appunto espressione e svolgimento). Nella specie, quindi, il Pretore di Pistoia, dichiarando ex art. 700 cod.proc.civ. l'obbligo della pubblica amministrazione di procedere al conferimento dell'incarico di medico convenzionato della U.S.L. nel Comune di Abetone secondo una graduatoria formata nel procedimento in corso ma ritenuta dalla pubblica amministrazione non utilizzabile, e pretendendo in tal modo di orientare, e quindi condizionare, sia nell'an che nel quomodo, l'azione amministrativa, ha esorbitato dai limiti della giurisdizione rispetto alla pubblica amministrazione. Conseguentemente, non spettando allo Stato, e per esso al giudice, il potere in questione, l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. deve essere annullata.

Massima n. 17207

Le sospensioni ammesse dalla giurisprudenza amministrativa in presenza di dinieghi o di omissioni della pubblica amministrazione hanno il limitato scopo di tutelare interinalmente situazioni di vantaggio gia' godute di fatto o "jure" o di neutralizzare esclusioni, che, quando non siano addirittura tali da impedire la realizzazione di pretese connesse all'esercizio di liberta', sono in grado di sacrificare interessi strumentali. In nessun caso, pero', le sospensioni in parola mirano a far ottenere il soddisfacimento dell'interesse sostanziale che solo l'azione amministrativa puo' realizzare. (Principi ribaditi per distinguere il provvedimento di sospensione, alla luce di quanto affermato nella sent. 99/1991, dal provvedimento giurisdizionale oggetto, nel caso, del conflitto di attribuzione.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice, affermare ex art. 700 c.p.c. l'obbligo della Regione Toscana di condurre a termine un procedimento in corso per il conferimento dell'incarico di medico convenzionato della USL e di far uso a tal fine di una graduatoria formata nel procedimento stesso, come dichiarato con l'ordinanza del Pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990 di cui al ricorso in epigrafe;

Annulla conseguentemente la detta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze