Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1991
Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1991
- Data di deposito
- 22 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:175
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza o provvedimento del pretore del 30 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17205
L'oggetto del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, sollevato dalla prima a tutela della propria autonomia amministrativa contro provvedimenti giurisdizionali, risiede nello stabilire se il giudice abbia leso, con atti non consentiti ad alcun giudice, e quindi esorbitanti dai limiti della giurisdizione, l'ambito di attribuzioni della Regione come pubblica amministrazione. - Per l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra Regioni e Stato, in relazione ad atti del potere giurisdizionale, da ultimo, sent. n. 99/1991.
Massima n. 17206
Quando la pubblica amministrazione agisce quale autorita', esercitando una potesta' discrezionale ad essa spettante, nessun giudice puo' ostacolarne il libero spiegarsi, ne', quindi, sostituirsi alla pubblica amministrazione, condizionando positivamente l'azione amministrativa nel suo farsi (che di quella potesta' costituisce appunto espressione e svolgimento). Nella specie, quindi, il Pretore di Pistoia, dichiarando ex art. 700 cod.proc.civ. l'obbligo della pubblica amministrazione di procedere al conferimento dell'incarico di medico convenzionato della U.S.L. nel Comune di Abetone secondo una graduatoria formata nel procedimento in corso ma ritenuta dalla pubblica amministrazione non utilizzabile, e pretendendo in tal modo di orientare, e quindi condizionare, sia nell'an che nel quomodo, l'azione amministrativa, ha esorbitato dai limiti della giurisdizione rispetto alla pubblica amministrazione. Conseguentemente, non spettando allo Stato, e per esso al giudice, il potere in questione, l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. deve essere annullata.
Massima n. 17207
Le sospensioni ammesse dalla giurisprudenza amministrativa in presenza di dinieghi o di omissioni della pubblica amministrazione hanno il limitato scopo di tutelare interinalmente situazioni di vantaggio gia' godute di fatto o "jure" o di neutralizzare esclusioni, che, quando non siano addirittura tali da impedire la realizzazione di pretese connesse all'esercizio di liberta', sono in grado di sacrificare interessi strumentali. In nessun caso, pero', le sospensioni in parola mirano a far ottenere il soddisfacimento dell'interesse sostanziale che solo l'azione amministrativa puo' realizzare. (Principi ribaditi per distinguere il provvedimento di sospensione, alla luce di quanto affermato nella sent. 99/1991, dal provvedimento giurisdizionale oggetto, nel caso, del conflitto di attribuzione.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice, affermare ex art. 700 c.p.c. l'obbligo della Regione Toscana di condurre a termine un procedimento in corso per il conferimento dell'incarico di medico convenzionato della USL e di far uso a tal fine di una graduatoria formata nel procedimento stesso, come dichiarato con l'ordinanza del Pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990 di cui al ricorso in epigrafe;
Annulla conseguentemente la detta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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