Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/1991
Corte cost., ord. 11 febbraio 1991, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/1991
- Data di deposito
- 11 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:77
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16961
Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.
Massima n. 16962
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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