Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/1991

Corte cost., ord. 11 febbraio 1991, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/1991
Data di deposito
11 febbraio 1991
Data di decisione
28 gennaio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:77

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16961

Poiche' la legge delega prevede espressamente come forme tra loro alternative di verbalizzazione degli atti processuali sia quella integrale che quella riassuntiva, e' ininfluente che le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 134, comma terzo, e 140, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). - S. n. 529/1990.

Massima n. 16962

Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, non avendo il giudice a quo preso posizione sulla revocabilita' o irrevocabilita' dell'accordo delle parti per la redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva, risulta insuperabile la contraddizione tra la censura formulata nei confronti del solo art. 567, terzo comma, cod. proc. pen., in base all'assunto che verrebbe sottratto al giudice il potere di scegliere la forma di verbalizzazione da attuare, e la censura formulata nei confronti dello stesso art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, sotto il profilo della mancanza di indicazione di criteri e di limiti condizionanti la scelta del giudice per l'una o per l'altra forma di verbalizzazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 134, terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, terzo comma, in relazione agli artt. 134, secondo e terzo comma, e 140, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze