Corte costituzionale
Ordinanza n. 516/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 516
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 516/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:516
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 17836
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 502/1991.
Massima n. 17837
L'avere gia' conosciuto e valutato gli atti processuali, per aver pronunciato o concorso a pronunciare, nello stesso procedimento, un provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini preliminari ovvero come componente del c.d. Tribunale della liberta', non menoma la garanzia di imparzialita' del giudice (v. anche massima A). Conseguentemente deve escludersi che possa risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato, mentre, per quanto riguarda i richiami agli altri parametri costituzionali, essi non possono essere presi in considerazione, in quanto sforniti di una benche' minima motivazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 24, 3, 27 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 13 giugno 1991 (r.o. n. 535 del 1991);
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 10 giugno 1991 (r.o. nn. 562 e 563 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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