Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 516

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
516/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:516

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17836

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 502/1991.

Massima n. 17837

L'avere gia' conosciuto e valutato gli atti processuali, per aver pronunciato o concorso a pronunciare, nello stesso procedimento, un provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini preliminari ovvero come componente del c.d. Tribunale della liberta', non menoma la garanzia di imparzialita' del giudice (v. anche massima A). Conseguentemente deve escludersi che possa risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato, mentre, per quanto riguarda i richiami agli altri parametri costituzionali, essi non possono essere presi in considerazione, in quanto sforniti di una benche' minima motivazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 24, 3, 27 e 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 13 giugno 1991 (r.o. n. 535 del 1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 10 giugno 1991 (r.o. nn. 562 e 563 del 1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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