Corte costituzionale
Ordinanza n. 303/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 303/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:303
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17405
Manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri invocati, trattandosi di questione basata su presupposto erroneo - atteso che, mentre e' perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perche' la "motivazione" di detta richiesta non e' compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non e' affatto vero (come sembra ritenere il giudice remittente) che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor piu', dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione).
Massima n. 17406
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 64/1991 e O. n. 252/1991.
Massima n. 17407
La natura e la funzione dell'udienza preliminare (procedimento "allo stato degli atti") hanno indotto il legislatore delegato a limitare l'eventuale "supplemento istruttorio", con scelta che non puo' ritenersi irragionevole, soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, Cost, dell'art. 422, primo e secondo comma, c.p.p.). - Sulla questione della nomina del C.T.U., l'ord. n. 252/1991 (massima B).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 6 dicembre 1990 di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo giudice con tutte le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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