Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:234
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17273
Manifesta inammissibilita' della questione per essere state motivate "per relationem" sia la rilevanza che la manifesta infondatezza. - O. nn. 148/1989, 466/1989 e 521/1989.
Massima n. 17274
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato.
Massima n. 17275
Non e' proponibile un raffronto, in riferimento al principio di eguaglianza, tra due situazioni non comparabili, quali sono le richieste del P.M. di rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del P.M. di giudizio immediato, tenuto anche conto che la diversa strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la sua giustificazione nell'essere l'udienza preliminare essenzialmente preordinata a garanzia dell'imputato. Peraltro l'attribuzione alle parti della scelta del rito, attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilita' dello stesso da parte del giudice, non urta contro l'art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione; ne' contro l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale, ne' impone l'unicita' del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 418, primo comma, cod. proc. pen.).
Massima n. 17276
L'udienza preliminare, in coerenza con il modello accusatorio del nuovo processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilita' dell'accusa e, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, in quanto si sostanzia nella rinunzia alla detta garanzia, si configura quale sceta libera e insindacabile dell'imputato stesso non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte del giudice. Non sussiste quindi lesione dei precetti di cui rispettivamente agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, mentre non e' ammissibile il raffronto (in base all'art. 3 della Costituzione) con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ne' con la disciplina della richiesta, da parte dello stesso imputato, di applicazione della pena o di giudizio abbreviato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale, sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze nn. 102, 103 e 107/1991;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedure penale, sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia con l'ordinanza n. 100/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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