Corte costituzionale
Sentenza n. 313/1990
Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 313/1990
- Data di deposito
- 2 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:313
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15933
Nell'ipotesi di "applicazione concordata della pena" il potere delle parti, lungi dal pregiudicare quello del giudice, e' concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena, e l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile e' contenuto entro rigorose condizioni, cosi' come egualmente predeterminata e' la necessita' che non sia possibile il proscioglimento "allo stato degli atti". I poteri del giudice non hanno poi mero carattere "notarile", ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effettivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all'art. 133 cod. pen., e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli e' soggetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 101, comma primo, Cost. - degli artt. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 444 cod. proc. pen.).
Massima n. 15934
Nell'ipotesi di "applicazione della pena su richiesta delle parti" il giudice esercita una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto, pur ammettendo che gli sia attribuito soltanto un mero controllo di legittimita', si tratterebbe pur sempre di attivita' giurisdizionale, perdippiu' determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna possibilita' di definire il giudizio, mentre e' proprio questo il momento qualificante della giurisdizione. In detta ipotesi, peraltro, il giudice non arresta il suo sindacato alla "cornice di legittimita'" ed esercita la funzione giurisdizionale anche sotto il profilo del merito, traendo egli il convincimento, nell'esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno valutate, e potendo sulla base delle stesse verificare le ritenute attenuanti, nonche' ravvisare altre circostanze tanto attenuanti quanto aggravanti, condizionando diversamente anche l'eventuale giudizio di bilanciamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Massima n. 15935
E' vero che l'enunciazione nel dispositivo della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. che avverte esservi stata richiesta delle parti non e' motivazione, ma cio' non significa che il dovere del giudice di motivare si esaurisca in quella enunciazione, non potendo egli lasciare senza alcuna giustificazione in detta decisione l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze, cosi' come e' tenuto ad esporvi le ragioni per cui le circostanze, attenuanti od aggravanti, e l'eventuale prevalenza o equivalenza delle une rispetto alle altre, siano o non ritenute plausibili nei termini prospettati nella consensuale richiesta delle parti. D'altro canto, l'esigenza di motivazione espressa nell'art. 546, comma primo, lett. e), stesso codice, non e' esclusa dalla particolare configurazione della sentenza in questione anche se ovviamente va ad essa ragguagliata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 111, comma primo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Massima n. 15936
L'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena, lo fa soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua liberta', che egli prevede all'esito del giudizio ordinario, non negando affatto la sua responsabilita', ma neppure attribuendosi da se' la pena, essendo invece il giudice ad imporgliela dopo avere indicato le prove su cui basa il giudizio di colpevolezza ove la sua decisione non sia di proscioglimento. E quanto alla difesa, e' proprio suo efficiente strumento la possibilita' che la legge offre all'imputato di acquisire con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di piu' gravi inflizioni, persino - se i precedenti lo consentono ed il giudice, la cui partecipazione alla decisione non e' quindi soltanto formale, lo ritenga - beneficiando della sospensione condizionale. Occorre anche guardarsi, del resto, dal pericolo di confondere i diritti di liberta' e di difesa con l'obbligo assoluto di esercitarli, posto che la legge fondamentale garantisce le condizioni affinche' detti diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime facolta', ma cio' non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 13, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Massima n. 15937
Chi chiede l'applicazione della pena - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - vuol dire che rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa, ma cio' non significa violazione del principio di presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).
Massima n. 15938
Se e' vero che la necessita' costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, e che di conseguenza il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche' per le stesse autorita' penitenziarie, ne deriva che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con detta norma (cui solo implicitamente si e' riferito il giudice 'a quo')- il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, a differenza di quanto dispone il primo comma dell'art. 448 stesso codice, prevedendo che il giudice - pur dopo aver controllato se sia gia' acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - debba attenersi alla pena cosi' come indicata dalle parti, limitandosi ad enunciare nel dispositivo che tale e' stata la richiesta, non consente di valutare la congruita' della pena ai fini e nei limiti di cui al richiamato precetto costituzionale, e quindi rigettare l'istanza in ipotesi di sfavorevole valutazione. - S. nn. 12/1966; 21/1967; 167/1973; 143/1974; 264/1974; 119/1975; 25/1979; 104/1982; 137/1983; 237/1984; 23/1985; 102/1985; 169/1985; 1023/1988. - Sulla concezione polifunzionale della pena: S. nn. 12/1966; 22/1971; 179/1973; 264/1974 ed altre. - Sulla estensione del principio della finalita' rieducativa della pena: S. n. 364/1988.
Massima n. 17624
La disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se distinta, non presenta caratteri di diversita' e di autonomia rispetto all'istituto ordinario disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Pistoia con ordinanza 7 novembre 1989 e dal Pretore di Vercelli con le ordinanze 18 novembre e 20 dicembre 1989, con riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271) e 444 del codice di procedura penale 1988, sollevata dal Tribunale di Pistoia, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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