Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1990

Corte cost., sent. 26 gennaio 1990, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 1378 del 8 dicembre 1956
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
  • art. 23, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969

Parametri

Massime

Massima n. 15386

La circostanza che l'art. 3 della legge n. 1378 del 1956 abbia demandato 'in toto' ad un regolamento ministeriale - anziche' ad una fonte primaria o ad una legge quadro - la disciplina delle prove di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, non rende incostituzionale la disposizione di legge, in quanto la prescrizione dell'art. 35, comma quinto, della Costituzione non pone una riserva di legge in ordine alla determinazione delle prove di esame per l'abilitazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 8.12.1956, n. 1378).(punto 2 diritto)

Massima n. 15387

Esula dai poteri della Corte e resta riservato al legislatore dare soluzione, con una nuova chiara ed esauriente disciplina, alle incertezze interpretative, lamentate dal giudice 'a quo', derivanti dalla attuale disciplina regolamentare, in ordine alle professioni abilitate all'esercizio delle analisi cliniche. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, legge 8 dicembre 1956, n. 1378) (punto 2 diritto).

Massima n. 15388

L'inserimento dei biologi e chimici negli organici dei servizi ospedalieri di analisi e virologia - sia nella posizione apicale sia nelle posizioni intermedie e iniziali - non puo' essere disposto con una pronunzia additiva, in quanto esso non e' mera estensione meccanica, frutto di scelte logicamente e costituzionalmente necessitate, ma comporta al contrario una pluralita' di scelte tecnico-discrezionali tra diverse soluzioni possibili in relazione ad una varieta' di fattori (quali, ad es., tipologia della struttura ospedaliera, tipo di analisi da praticare e cosi' via); scelte, quindi, riservate esclusivamente al legislatore, cui deve esser rivolto l'auspicio a riconsiderare le posizioni delle categorie professionali interessate - secondo i principi di professionalita', pari dignita' a tutti i livelli e congrua ed efficace organizzazione dei servizi pubblici preordinati alla tutela della salute - nell'ambito di un'organica disciplina della materia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 16 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128). (punti 4-6 diritto).

Massima n. 15389

E' irragionevole, e percio' incostituzionale, la scelta aprioristica, compiuta da legislatore delegato, di escludere chimici e biologi dalle posizioni funzionali, corrispondenti a quelle di aiuto e di assistente, nell'organico del servizio ospedaliero di virologia, riservandole al solo personale medico, soprattutto perche', la struttura aperta e senza indicazioni numeriche dell'organico avrebbe dovuto, invece, consentire la previsione in astratto della coesistenza di diverse figure professionali egualmente capaci, tra le quali l'amministrazione potrebbe scegliere l'una o l'altra a seconda delle specifiche esigenze o, anche, l'impiego di tutte. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 33, comma quinto, 51, comma primo e 97 della Costituzione - dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. (punto 7 diritto)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore;

2) dichiara inammissibili l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 23, nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - con ordinanza depositata il 28 febbraio 1989;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, "55 e segg., 101 e segg.", dal Pretore di Nardò con ordinanza del 2 marzo 1989;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 3, secondo comma, della legge n. 1378 del 1956 sollevata, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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