Corte costituzionale

Ordinanza n. 519/1990

Corte cost., ord. 2 novembre 1990, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
519/1990
Data di deposito
2 novembre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:519

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16603

Del tutto conforme alla n. 252/90. - S. n. 183/1990.

Massima n. 16604

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 452, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma). - S. n. 183/90.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3 aprile 1990.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli 438, primo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza 3 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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