Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/1990
Corte cost., ord. 4 aprile 1990, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/1990
- Data di deposito
- 4 aprile 1990
- Data di decisione
- 19 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:174
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15337
Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non puo' ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata in procedimento gia' in corso alla data suddetta - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988). - S. n. 66/1990; O. nn. 129/1990 e 173/1990.
Massima n. 15338
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 66/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", questione sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 30 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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