Corte costituzionale

Sentenza n. 533/1989

Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 533

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
533/1989
Data di deposito
11 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:533

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 160 del 5 maggio 1989
  • art. 1, comma 2, 1a parte, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
  • comma 2, 1, 1a parte, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
  • art. 1, comma 2, ult.parte, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
  • art. 1, legge n. 160 del 5 maggio 1989
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 14291

Nei giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via principale le regioni ne' possono denunciare l'assenza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, poiche' tutto cio' che attiene alla esistenza o meno di detti presupposti non riguarda la sfera delle competenze regionali e neppure la immediatezza di effetti del decreto-legge, la quale non potrebbe costituire di per se'un autonomo e concreto pregiudizio delle competenze regionali a prescindere dal contenuto delle norme introdotte. (punto 2 dir.) - cfr. S.nn. 243 del 1987 e 1044 del 1988. V., altresi' S.nn. 302 e 610/1988, 407 del 1989 (per quanto riguarda l'ammissibilita' di denunce concernenti la violazione di norme poste al di fuori del titolo quinto della Costituzione).

Massima n. 14292

L'intervento statale demandato dal d.l. n. 77 del 1989 ad un decreto ministeriale al fine di stabilire "analiticamente metodologia e criteri generali" nell'assegnazione, da parte delle regioni, dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto locale, non comprime indebitamente l'autonomia regionale, in quanto il contenuto dell'atto previsto dovra' uniformarsi alle direttive e ai principi dettati dalla legge, i criteri in esso contenuti hanno natura prevalentemente tecnica e non introducono una disciplina di dettaglio della materia, ne' mancano, inoltre, garanzie procedimentali (quali l'audizione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281 del 1970); fatto salvo, in ogni caso, il sindacato, in sede di eventuale conflitto di attribuzione, sul rispetto delle modalita' stabilite nella concreta adozione del provvedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, prima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160).(punto 3.1 dir.) - v. S.nn. 294/1986 e 64/1987.

Massima n. 14293

L'intervento consultivo della Commissione interregionale (istituita dall'art. 13 della legge n. 281/70) legittimamente e' richiesto dal d.l. n. 77 del 1989, ai fini della determinazione (con decreto ministeriale) dei criteri di assegnazione dei contributi di esercizio alle imprese locali di trasporto, in quanto tale intervento corrisponde alla funzione originaria e peculiare di detta Commissione, laddove la procedura dell'intesa e' prevista - e resta pienamente in vigore - solamente con riguardo alla fase antecedente a quella di cui si controverte, (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, prima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 3.2 dir.)

Massima n. 14294

L'apposizione di un termine perentorio entro cui le Regioni devono provvedere alla definizione dei bacini di traffico non reca alcuna menomazione delle competenze normative regionali, in quanto esigenze di carattere generale sono connesse a tale definizione. Ne', soprattutto, puo' ritenersi illegittimo il previsto intervento surrogatorio del Ministro dei trasporti in caso di inadempienza delle Regioni: esso appare, infatti, rispondente alle condizioni richieste per il corretto esercizio del controllo sostitutivo statale nei confronti delle Regioni ed e', in particolare, oltreche' strumentale al perseguimento di un interesse unitario e primario dello Stato - qual e' quello del risanamento del settore e del contenimento della spesa pubblica - anche proporzionato, nel contenuto e nell'estensione, all'esigenza di salvaguardare detto interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima parte, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 4 del dir.) - cfr. S. nn. 177 e 1000 del 1988, 101, 324 e 460 del 1980 (in tema di controllo statale sostitutivo). - cfr. S. n. 294 del 1986 (in tema di principio di leale cooperazione).

Massima n. 14295

Non determina alcuna lesione dell'autonomia regionale il criterio adottato dal d.l. n. 77 del 1989 - in contrasto con quanto stabilisce la legge regionale della Lombardia (16 novembre 1984 n. 57) - secondo cui alla copertura delle minori entrate derivanti, per le imprese di trasporto, dalle agevolazioni tariffarie debba provvedere lo stesso ente che ha deliberato tali agevolazioni, tenuto anche conto che il previsto decreto ministeriale si limita a indicare le facilitazioni per le quali deve valere tale criterio, fermo restando che la introduzione delle facilitazioni resta una facolta' e non un obbligo per la regione. Ne' la denunciata retroattivita' (al 1^ gennaio 1989) della norma censurata puo', di per se', costituire un'illegittima invasione delle competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 5 del dir.) - cfr. S. n. 407/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, prima parte, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, prima parte, del predetto decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia con i ricorsi di cui in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del predetto decreto-legge n. 77 del 1989, convertito nella legge n. 160 del 1989, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 116, 117, 119 e 125 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi di cui in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 77 del 1989, convertito nella legge n. 160 del 1989, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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