Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 6, comma 5, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 4, comma 1, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 3, comma 6, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 7, comma 2, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 9, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 1, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 3, legge n. 122 del 24 marzo 1989
  • art. 4, legge n. 122 del 24 marzo 1989

Parametri

  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 118, Costituzione
  • art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 9, Costituzione
  • art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 119, Costituzione
  • titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige n. 670 del 31 agosto 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974

Massime

Massima n. 13625

Per intervenuta rinunzia al ricorso formalizzata nel corso dell'udienza di trattazione, va dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione Lombardia avverso gli artt. 3, comma sesto, 4, comma primo, 6, comma quinto, 7, primo e secondo comma della legge 24 marzo 1989 n. 122.

Massima n. 13626

Non e' irragionevole che, nel disporre un programma di provvidenze straordinarie a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettivita' nazionale, il legislatore abbia previsto termini brevi, di 30 e 60 giorni, entro i quali la regione o la provincia autonoma debbono approvare i programmi comunali concernenti i parcheggi urbani, e trascorsi i quali i programmi si intendono senz'altro approvati dagli stessi enti, tenuto conto, altresi', che la complessiva procedura prevista e, in particolare, i tempi fissati per le fasi della individuazione dei comuni o della compilazione dei programmi consentono a ciascuna regione o provincia l'acquisizione graduale di elementi da utilizzare nella successiva fase approvativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 6, comma sesto - rectius: quarto - della legge 24.3.1989 n. 122.

Massima n. 13627

In mancanza di espressa previsione nell'art. 9 della legge n. 122 del 1989 nessun significato positivo puo' essere attribuito al silenzio delle autorita' regionali (e statali) competenti al rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia paesaggistica ed ambientale, ne', in particolare, si puo' ritenere che dall'infruttuoso decorso del previsto termine di novanta giorni le richieste dei privati di localizzazione dei parcheggi possano intendersi positivamente assentite; conseguentemente nessuna lesione puo' derivare dalla detta disposizione di legge alle competenze regionali in materia di assetto del territorio e in quella di tutela del paesaggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della Legge 24.3.1989 n. 122).

Massima n. 13628

In tema di parcheggi sussistono, con le relative competenze regionali, oltre ai vincoli paesaggistici ed ambientali anche quelli non espressamente richiamati dall'art. 9 della Legge n. 122 del 1989: la mancata loro menzione non altro significa che in ordine ad essi il silenzio rifiuto relativamente alle richieste di autorizzazione o nulla osta di competenza regionale si forma, non gia' con il solo trascorrere del termine, bensi' secondo la regola generale della presentazione della istanza e della successiva notifica della diffida a provvedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122).

Massima n. 13760

L'intervento finanziario dello Stato in materia di parcheggi non determina invasione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in ispecie, nelle materie di interesse provinciale (quali la viabilita', le opere pubbliche e l'urbanistica), ne' compromette la loro autonomia finanziaria o i programmi gia' dalle stesse predisposti: esso' e' infatti giustificato dalla necessita' di soddisfare esigenze unitarie o di piu' ampia portata connesse a valori costituzionali primari e, percio', implica che, nell'ambito di un programma straordinario ed eccezionale di interventi da realizzare in tempi brevi, il giudizio comparativo di tutte le iniziative programmate sia effettuato nella sede idonea a valutare l'interesse primario riguardante l'intero contesto nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 24.3.1989 n. 122). - S.n. 217/1988; 324/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Lombardia, per intervenuta rinunzia al ricorso;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 6, comma sesto (rectius: quarto) e 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 17, 16 e al titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alle norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e all'art. 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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