Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1989

Corte cost., sent. 28 aprile 1989, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
243/1989
Data di deposito
28 aprile 1989
Data di decisione
13 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, lett.b),c), legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 533, codice di procedura penale 1930
  • art. 534, codice di procedura penale 1930
  • art. 536, codice di procedura penale 1930
  • art. 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 5, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 7, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 8, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12713

Le norme attinenti allo 'status' del giudice, alla sua composizione e in genere alle garanzie e ai doveri che lo riguardano, incidendo su un elemento fondamentale del processo, quale l'indipendenza dell'organo giurisdizionale, debbono ritenersi influenti sul giudizio 'a quo' anche se non siano direttamente applicabili per la decisione della controversia che ne costituisce oggetto, con la conseguenza che sono in ogni caso rilevanti le questioni di legittimita' costituzionale in ordine ad esse. (Nella specie la Corte costituzionale ha ritenuto rilevanti le questioni concernenti norme della legge n. 117 del 1988 - sulla responsabilita' civile dei magistrati - sollevate nel corso di giudizi aventi ad oggetto controversie in materia diversa). - S. n. 18/1989.

Massima n. 12714

Se e' vero che l'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), della legge 13 aprile 1988 n. 117, non distingue esplicitamente la posizione dei giudici di merito da quella dei giudici di cassazione, e' evidente che ai fini della responsabilita' civile di questi ultimi puo' avere rilievo soltanto la colpa grave in cui siano incorsi nell'esercizio del controllo di legittimita' dei provvedimenti impugnati, esperibile attraverso l'esame dei medesimi e dei relativi atti e documenti; fermo restando, peraltro, che le valutazioni di fatto possono avere rilievo quanto agli 'errores in procedendo'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, cit., in quanto - riguardo alla responsabilita' civile dei giudici di cassazione - non specifica che i fatti inescusabilmente ignorati o presupposti debbono emergere dalla sentenza impugnata o dal ricorso).

Massima n. 12715

La limitatezza e tassativita' delle fattispecie in cui e' ipotizzabile una colpa grave del giudice, nonche' la specifica e circostanziata descrizione delle ipotesi di responsabilita' civile, non consentono di ritenere che gli artt. 2 e 16 della legge 13 aprile 1988 n. 117 pongano in pericolo la serenita' e l'imparzialita' del giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata - in riferimento all'art. 101 Cost. - assumendo che il combinato disposto degli artt. 2 e 16, citt., sottoporrebbe il collegio decidente a facili pressioni delle parti). - cfr. S. n. 18/1989.

Massima n. 12716

L'esercizio della funzione giurisdizionale esige imprescindibilmente che tutti i componenti del collegio giudicante conoscano a fondo gli elementi del processo, poiche' soltanto cosi' viene assolto un essenziale loro dovere e risulta tutelata la posizione del cittadino. La validita' di tale affermazione non e' minimamente attenuata dalle caratteristiche del processo penale - e specificamente dal principio di immediatezza della decisione - e non risulta contraddetta da alcuna delle norme che ne regolano lo svolgimento, onde deve escludersi che i membri del collegio penale diversi dal relatore (e dal presidente) siano responsabili civilmente degli eventuali danni derivanti dalla decisione pur senza poter avere - diversamente dai membri del collegio civile e dal giudice monocratico - una completa conoscenza del processo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge 13 aprile 1988 n. 117, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 12717

Allo stato della giurisprudenza penale, nel giudizio per cassazione la parte civile deve essere informata del ricorso dell'imputato e messa in condizione di partecipare al dibattimento, sia pure soltanto mediante avviso al difensore, onde non sussiste violazione del diritto di difesa della parte suddetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 533, 534 e 536 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost.).

Massima n. 12718

La responsabilita' civile incombente sul giudice ai sensi della legge n. 117 del 1988 non e' collegata alla posizione giuridica sostanziale - di diritto o di interesse legittimo - dedotta nel giudizio, ma deriva dal mancato o inesatto adempimento del dovere degli organi giudiziari di rendere effettiva la tutela giurisdizionale, e dunque nasce in ogni caso dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e precisamente di quel diritto fondamentale costituito dalla posizione giuridica processuale di cui, in correlazione al suddetto dovere, sono titolari le parti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8, e dell'art. 5, L. 13 aprile 1988 n. 117, sollevate - in riferimento agli artt. 103, 113 e 125, comma secondo, Cost. - censurando l'imposizione, a carico del giudice amministrativo, di una responsabilita' civile per lesione di interessi legittimi, e, in base a tale presupposto, l'attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in punto di ammissibilita' delle relative controversie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 533, 534 e 536 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione con la medesima ordinanza;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5, 7 e 8 della legge n. 117 del 1988 cit., sollevate in riferimento agli artt. 103, 113 e 125, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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