Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1989
Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 agosto 1984
- art. 27, comma 5, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 agosto 1984
- art. 27, comma 6, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 agosto 1984
- art. 27, comma 16, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 agosto 1984
- art. 27, comma 10, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 agosto 1984
- art. 27, comma 2, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 aprile 1984
- art. 27, comma 5, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 aprile 1984
- art. 27, comma 10, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 aprile 1984
- art. 27, comma 6, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 aprile 1984
- art. 27, comma 16, legge della Regione Liguria n. 44 del 27 aprile 1984
Parametri
- art. 4, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 12865
L'accordo sindacale stipulato il 29 aprile 1983 per il personale regionale non e' inquadrabile tra gli accordi contemplati dalla legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 e pertanto i principi ivi contenuti - in ispecie quello che prevedeva l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale mediante selezione per titoli e/o prova di esame - non sono vincolanti per le regioni, ma assumono valore di mero fatto politico rispetto al quale il potere delle regioni resta del tutto libero. Pertanto la normativa impugnata non e' in contrasto con l'art. 117 Cost., sotto il profilo della inosservanza del principio della trasparenza, omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nell'ambito del pubblico impiego, di cui all'art. 4, L. 29 marzo 1983 n. 93, nella parte in cui, discostandosi dall'accordo sindacale in questione, ha previsto l'automatica collocazione in una prima graduatoria dei dipendenti che avessero conseguito un determinato punteggio esclusivamente in base al servizio reso in determinate posizioni funzionali, equiparabili a quelle dirigenziali statali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, L. 27 agosto 1984 n. 44, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93). - cfr. S.n. 56/1989; n. 217/1987.
Massima n. 12866
Il principio della trasparenza richiamato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego riguarda esclusivamente il trattamento economico. Pertanto la normativa impugnata - nella parte in cui attribuisce maggiore importanza ai titoli di servizio ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale - non e' in contrasto con l'art. 97 Cost., per violazione dei princip di imparzialita' e di buon andamento, in relazione al principio della trasparenza nella disciplina delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici, enunciato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in relazione all'art. 97, primo comma, Cost. con riguardo all'art. 4, legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 - dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo L. Regione Liguria 27 agosto 1984 n. 44).
Massima n. 12867
Il precetto dell'art. 51, primo comma, Cost., riguarda l'accesso agli impieghi pubblici e non la materia dei successivi inquadramenti. Pertanto la normativa impugnata non contrasta con l'art6 51, primo comma, Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 51, primo comma, Cost., dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, nella parte in cui prevede - ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale - una procedura articolata in due fasi, la prima delle quali basata sui soli titoli del servizio prestato in determinate qualifiche funzionali). - cfr. S.n. 331/1988 e n. 217/1987.
Massima n. 12868
La previsione, da parte del legislatore regionale del sistema della doppia graduatoria e l'esclusiva accordata, per la formazione della prima graduatoria, ai titoli di servizio non appare ingiustificatamente discriminatoria in quanto, alla stregua del succedersi nel tempo delle varie normative nella materia del personale, il legislatore regionale ha considerato la specifica idoneita' alle funzioni da conferire, accordando maggiore valutabilita' ai servizi prestati negli uffici centrali rispetto a quelli prestati negli uffici periferici, sulla base della diversita' strutturale di questi ultimi e della corrispondente diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dell'art. 27, commi secondo e quinto, L. Regione Liguria 27 aprile 1984 n. 44).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo comma, della legge della Regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 (Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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