Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1989

Corte cost., ord. 13 luglio 1989, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
405/1989
Data di deposito
13 luglio 1989
Data di decisione
5 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 247, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 13521

Le dichiarazioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 244, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con L. 27 giugno 1942, n. 851, rende manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' concernente la stessa norma, denunziata - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - nella parte in cui prevede la destituzione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'espletamento del procedimento disciplinare, e, quindi, precludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione dei fatti. - v. S. n. 971/1988.

Massima n. 13522

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 971 del 1988;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevata dallo stesso T.A.R. per la Lombardia con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze