Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1989

Corte cost., ord. 6 luglio 1989, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
377/1989
Data di deposito
6 luglio 1989
Data di decisione
3 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:377

Norme oggetto del giudizio

  • art. 247, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • legge n. 851 del 27 giugno 1942
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 13510

Sono manifestamente inammissibili in quanto le norme denunziate dal giudice "a quo" sono state dichiarate illegittime con precedente sentenza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 85 d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, impugnata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. - sotto il profilo che si prevede la destinazione di diritto dell'impiegato condannato per determinati delitti con sentenza passata in giudicato, escludendo l'accertamento del procedimento disciplinare, e, quindi, prescludendo in danno della pubblica amministrazione, l'esercizio dei poteri disciplinari e la relativa autonoma valutazione del fatti. - v. S. n. 971/1988.

Massima n. 13511

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza nel giudizio "a quo".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), e 247 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia Sezione staccata di Brescia - con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 971 del 1988;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 97 e 113 della Costituzione, sollevate dallo stesso T.A.R. per la Lombardia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze