Corte costituzionale
Sentenza n. 609/1988
Corte cost., sent. 8 giugno 1988, n. 609
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 609/1988
- Data di deposito
- 8 giugno 1988
- Data di decisione
- 6 giugno 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:609
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, trattato tra Italia e Santa Sede
- legge n. 810 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 11817
In considerazione delle caratteristiche proprie del vigente processo penale, l'accertamento del difetto di giurisdizione del giudice penale italiano nell'ambito di un procedimento incidentale comporta, ove abbia assunto i caratteri della definitivita', anche la chiusura del procedimento principale, onde il giudice di questo deve solo dichiarare concluso il processo dando atto dell'improcedibilita' dell'azione per difetto di giurisdizione e non puo' sollevare in tale fase questioni di legittimita' costituzionale. (Sono conseguentemente inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo accertato con sentenza irrevocabile, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la l. 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui esclude l'esercizio della giurisdizione nei confronti di dirigenti ed amministratori degli enti centrali della Chiesa cattolica, in riferimento agli artt. 1, 7, 102, 112, 3, 24 e 25 Cost.). cfr. Corte cost.: n. 520/87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 6 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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