Corte costituzionale
Sentenza n. 513/1988
Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 513
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 513/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:513
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 51 del 15 aprile 1975
- art. 43, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 51 del 15 aprile 1975
- art. 43, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 51 del 15 aprile 1975
- art. 43, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 51 del 15 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9107
Il divieto assoluto di edificazione - quale misura di salvaguardia boschiva - puo' essere legittimamente imposto da una legge regionale al di fuori di atti programmatori specifici e non comporta disparita' ne' rispetto ad altri beni regionali ne' rispetto alla disciplina di altre regioni, giustificandosi plausibili e razionali trattamenti normativi diversi per proprieta' oggettivamente diverse, tanto piu' se insistenti in regioni orograficamente e idrogeologicamente dissimili. La normativa puo' anche subire ulteriori proroghe a breve, a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere graduale e tuttavia sollecita realizzazione. Non sussiste infine, una violazione della tutela giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", in quanto l'ordinamento consente lo strumento normativo quale modalita' di attuazione immediata e contingente delle misure di salvaguardia, restando pero' connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici, l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, secondo comma, 43, primo, terzo, quarto comma, legge Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 e successive norme di proroga, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 83 e 239/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 (secondo comma), 43 (primo, terzo, quarto comma) legge Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) e successive norme di proroga, sollevata - con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost. - dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze