Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
411/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 261, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 264, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 13707

L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicche' l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo e' inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilita', dei soggetti cui essa e' ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilita' degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).

Massima n. 13708

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261 del t.u. com. e prov., impugnato in quanto non attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative alla responsabilita' degli impiegati degli enti locali, difetta di rilevanza sia perche' - essendo le suddette controversie attribuite al giudice ordinario dall'art. 265 t.u. cit. - concerne una norma non conferente in ordine agli aspetti censurati, sia in quanto il giudizio 'a quo' attiene ad un'ipotesi tipica ('ex' art. 254) di responsabilita' degli amministratori degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.).

Massima n. 13709

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle norme del t.u. com. e prov. che prevedono uno speciale procedimento amministrativo innanzi alla g.p.a. per l'accertamento delle responsabilita' degli impiegati (ed amministratori) degli enti locali, in quanto dall'ordinanza di rimessione non risulta quale attinenza detta questione possa avere ai fini della definizione del giudizio 'a quo'. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 261, in relazione all'art. 264, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.).

Massima n. 13710

Nel giudizio relativo ad ipotesi tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali, ed al solo fine di accertarne l'entita', la Corte dei conti ben puo' conoscere, in via meramente incidentale, anche del comportamento degli impiegati senza dover procedere alla loro chiamata in giudizio, non essendovi titolo per l'affermazione di responsabilita' solidale, ne' esigenza di contraddittorio, atteso che la sentenza del giudice contabile comunque non farebbe stato in un eventuale giudizio di responsabilita' degli impiegati stessi innanzi al giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., e relativa agli artt. 254 e 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non consentirebbero il contraddittorio e la ripartizione dell'addebito tra amministratori ed impiegati corresponsabili del medesimo illecito).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 254 e 261, quest'ultimo anche in relazione agli artt. 254 e 264, del t.u. com. e prov. approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 502 del 1985 e 350 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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