Corte costituzionale
Sentenza n. 1028/1988
Corte cost., sent. 9 novembre 1988, n. 1028
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1028/1988
- Data di deposito
- 9 novembre 1988
- Data di decisione
- 26 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:1028
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13364
La disciplina ordinaria delle locazioni di immobili urbani per uso di abitazione, dettata dagli artt. 1 e seguenti della l. 27 luglio 1978, n. 392 ed incentrata sulla durata quadriennale del rapporto e sulla sottrazione del canone alla libera contrattazione, risponde tuttora all'apprezzabile esigenza di assicurare ai conduttori una adeguata stabilita' del rapporto, che e' stata ritenuta dalla Corte meritevole di specifica tutela in ragione della grave situazione del settore dell'edilizia abitativa nella quale la legge e' intervenuta, in quanto, a distanza di vari anni, le ragioni socio-economiche di detta specifica protezione non appaiono modificate al punto di evidenziare la mancanza del presupposto di fatto assunto dal legislatore, ovvero il contrasto tra la Costituzione e la disciplina adottata, i cui scopi, persistendo una situazione anomala del mercato degli alloggi, possono tuttavia essere perseguiti anche mediante discipline diverse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 Cost., della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr. sentt. nn. 251, 252, 300/83, n. 49/87, nn. 217, 404/88.
Massima n. 13365
La disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani per uso di abitazione, dettata dagli artt. 58 e seguenti della l. 27 luglio 1978, n.392, risponde all'esigenza di regolare il graduale passaggio della grande massa dei contratti in corso, vincolati o liberi, nell'ambito delle nuove regole ordinarie, e non puo' essere ritenuta squilibrata, in pregiudizio dei locatori, in quanto, a controbilanciare l'ulteriore durata legale dei rapporti in corso, e' stato introdotto l'istituto del recesso anticipato dalla locazione per le tassative ragioni di cui all'art. 59. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42, 47 Cost., della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr. sentt. n. 32/80, n. 251/83, nn. 89, 281/84.
Massima n. 13366
L'art. 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392 - che commina sanzioni (ripristino del contratto, risarcimento, sanzione pecuniaria) per il caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso del quale e' stata prospettata la necessita', ai fini del recesso da locazioni ad uso di abitazione regolato dal precedente art. 59 - ha la funzione di costituire da remora al ricorso abusivo, pretestuoso o fraudolento al recesso, sicche' non aggrava la posizione dei locatori che del recesso si siano avvalsi per effettive esigenze; ne' sacrifica detta posizione la previsione del termine entro cui dare attuazione alla prospettata destinazione, poiche' l'omessa destinazione nel termine e' considerata significativa della pretestuosita' del motivo solo se imputabile a titolo di dolo o colpa al locatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42, 47 Cost., degli artt. 59 e 60 della l. 27 luglio 1978, n. 392). - Cfr.S. n. 48/80.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 42 e 47 Cost., della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nel suo complesso, nonché degli artt. 59 e 60 della suddetta legge, come sollevate dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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