Corte costituzionale

Ordinanza n. 891/1988

Corte cost., ord. 26 luglio 1988, n. 891

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
891/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:891

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, legge n. 349 del 29 giugno 1977
  • art. 9, comma 2, n.6, legge n. 349 del 29 giugno 1977
  • art. 11, comma 2, parte I, legge n. 349 del 29 giugno 1977

Parametri

Massime

Massima n. 14213

Gli accordi nazionali per il "personale a rapporto convenzionale" (previsti transitoriamente dalla L. n. 349 del 1977 e, oggi disposte a regime dall'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) con gli enti pubblici preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria, non sono in alcun modo riconducibili allo schema astrattamente previsto dall'art. 39, comma quarto, Cost., ne' rivestono, in relazione alla loro semplice efficacia procedimentale, quel valore di fonte normativa direttamente operante, cui invece fa riferimento tale parametro. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39 e 18 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo della legge 29 giugno 1977, n. 349, che prevede la stipula di un accordo nazionale tipo tra una delegazione pubblica - Ministri della sanita' e del lavoro e Regioni - e le "organizzazioni sindacali a carattere nazionale piu' rappresentative di ciascuna categoria" di sanitari libero-professionisti, convenzionati con gli enti pubblici erogatori dell'assistenza sanitaria, "per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime"). - v. O.n. 656 e 780/1988.

Massima n. 14214

Il sistema di remunerazione c.d. per quota capitaria dei sanitari convenzionati, rimesso all'Accordo nazionale tipo dall'art. 9, comma secondo, n.6, della legge 29 giugno 1977, n. 349, realizza, in connessione alla determinazione del rapporto ottimale medico-assistibili e alla fissazione di massimale degli assistiti, il contemperamento dell'interesse del prestatore d'opera (ad un corrispettivo economico globalmente commisurato alle prestazioni immediatamente rese) con l'interesse dei cittadini all'uniformita' e qualita' del servizio sanitario, attraverso il quale viene attuato il loro diritto alla salute. (Manifesta inammissibilita', in riferimento agli artt. 32 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art.9, secondo comma, n. 6, della legge 29 giugno 1977, n. 349).

Massima n. 14215

L'integrazione della remunerazione c.d. per quota capitaria prevista dall'art. 9, secondo comma, n. 6, della L.n. 349 del 1977, a favore dei soli medici pediatri, si giustifica razionalmente in relazione alla obiettiva diversita' della morbilita' infantile. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, n. 6, della Legge 29 giugno 1977, n. 349).

Massima n. 14216

L'art. 11, secondo comma, prima parte, della legge 29 giugno 1977, n. 349, stabilendo che gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai "compiti" che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche, lungi dal porre a carico degli ordini stessi prestazioni di fare decise da altri soggetti, si limita a prevedere che, attraverso le convenzioni uniche, siano specificati ed articolati "compiti" degli ordini, gia' rientranti tra le funzioni per legge loro attribuite. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, prima parte della legge 29 giugno 1977, n. 349).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, 9, comma secondo, n. 6 ed 11, comma secondo, primo periodo, della legge 29 giugno 1977 n. 349 ('Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione di convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria') sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 23, 32, 36 e 39 Cost., dal Tribunale Amministrativo del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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