Corte costituzionale
Ordinanza n. 709/1988
Corte cost., ord. 23 giugno 1988, n. 709
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 709/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:709
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 10 del 19 febbraio 1979
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 10 del 19 febbraio 1979
- art. 8, legge della Regione Toscana n. 10 del 19 febbraio 1979
- art. 33, legge della Regione Toscana n. 10 del 19 febbraio 1979
- art. 3, legge della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 1979
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 1979
- art. 8, legge della Regione Toscana n. 10 del 10 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 12222
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I principi della legislazione statale prevedono una normativa differenziata, per le zone agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone. (E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.117 Cost., la questione di legittimita'costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale alla potesta' legislativa regionale).
Massima n. 12223
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Non vi e' disparita' di trattamento quando una diversa valutazione sulla edificabilita' delle zone agricole non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni. (E' manifestamente infondata, in riferimento all' art.3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, a solo svantaggio della categoria degli agricoltori).
Massima n. 12224
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. I vincoli posti dalle leggi in materia urbanistica non incidono nella liberta' di circolazione e di soggiorno e, d'altra parte, non e' fondatamente sostenibile la esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilita' stabiliti in zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa economica. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.16 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt.2, 3 e 8 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, non si limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato nei confronti della categoria degli agricoltori, limitando con cio' tutti gli altri soggetti nella liberta' di circolazione e di soggiorno, e in quella di iniziativa economica).
Massima n. 12225
EDILIZIA E URBANISTICA - NUOVI EDIFICI IN ZONE RURALI. Nella predisposizione di particolari vincoli di edificabilita' in zone rurali e' palesemente da escludere la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli agricoltori, quando la legge, nel quadro della pianificazione territoriale e nel rispetto della destinazione agricola, comunque preveda la possibilita' di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessita' delle famiglie dei coltivatori. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.31, 32 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. reg. Toscana 19 febbraio 1979 n.10, in quanto, nel disciplinare le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per uso abitativo nonche' le modificazioni degli stessi, dispone particolari limitazioni in relazione ai conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinita', ledendo pertanto gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della famiglia, alla salute e al lavoro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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