Corte costituzionale
Ordinanza n. 541/1988
Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 541
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 541/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:541
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 13100
Il potere di sospensione dal servizio per gravi motivi, attribuito al Ministro nei confronti dell'impiegato ed esercitabile prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, concreta una potesta' discrezionale la cui attribuzione a detto organo, anziche' alla commissione disciplinare, costituisce una scelta legislativa, non lesiva del diritto di difesa del dipendente: tale diritto, infatti, puo', se mai, trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralita' e non nei confronti dell'atto ministeriale che puo' esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, sollevata in riferimento all'art.24 Cost.). - cfr. O. n. 239/1988.
Massima n. 13101
L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, e' oggettivamente diversa da quella disciplinare; ne', peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.
Massima n. 13102
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.3 Cost., in quanto manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del "tertium comparationis" ed in riferimento all'art.21, essendo il richiamo a tale norma manifestamente inconferente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata dal Tribunale ammininistrativo regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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