Corte costituzionale

Ordinanza n. 541/1988

Corte cost., ord. 12 maggio 1988, n. 541

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
541/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:541

Norme oggetto del giudizio

  • art. 92, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 13100

Il potere di sospensione dal servizio per gravi motivi, attribuito al Ministro nei confronti dell'impiegato ed esercitabile prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, concreta una potesta' discrezionale la cui attribuzione a detto organo, anziche' alla commissione disciplinare, costituisce una scelta legislativa, non lesiva del diritto di difesa del dipendente: tale diritto, infatti, puo', se mai, trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralita' e non nei confronti dell'atto ministeriale che puo' esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, sollevata in riferimento all'art.24 Cost.). - cfr. O. n. 239/1988.

Massima n. 13101

L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, e' oggettivamente diversa da quella disciplinare; ne', peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.

Massima n. 13102

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art.3 Cost., in quanto manca nell'ordinanza di rimessione l'indicazione del "tertium comparationis" ed in riferimento all'art.21, essendo il richiamo a tale norma manifestamente inconferente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata dal Tribunale ammininistrativo regionale della Toscana, con ordinanza 28 gennaio 1976 (n. 858 del R.O. 1984), in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, secondo comma, 27, secondo comma, e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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