Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/1988
Corte cost., ord. 18 febbraio 1988, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/1988
- Data di deposito
- 18 febbraio 1988
- Data di decisione
- 10 febbraio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-bis, decreto-legge n. 21 del 30 gennaio 1979
- art. 73, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 69, comma 7, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- legge n. 93 del 31 marzo 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10431
L'esigenza dell'ente pubblico locatore - nella specie di adibire l'immobile locato ai propri fini istituzionali - per quanto connessa al perseguimento di interessi collettivi, e` nettamente diversa dalla destinazione abitativa ed e` quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione dell'impresa; cio` che giustifica pertanto il parametro del canone di mercato nella determinazione dell'indennita` di avviamento dovuta al conduttore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 69, settimo comma. della l. 27 luglio 1978, n. 392 e 73 della stessa legge - come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93 - in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44, 97, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e 73 della stessa legge (come modificato dall'art. 1- bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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