Corte costituzionale
Sentenza n. 268/1987
Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/1987
- Data di deposito
- 16 luglio 1987
- Data di decisione
- 3 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 210 del 17 maggio 1985
- art. 21, legge n. 210 del 17 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 4421
La legge istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato" (n. 210 del 1985), disponendo che le controversie di lavoro relative al personale dipendente appartengono alla cognizione del pretore, non lascia adito a 'perpetuatio iurisdictionis' nei giudizi amministrativi pendenti: nei quali e` pertanto rilevante la questione di legittimita` costituzionale delle norme che sanciscono il nuovo criterio di collegamento della giurisdizione.
Massima n. 4422
La precostituzione del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.) non implica cristallizzazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione, ma soltanto che la eventuale mutazione di essi non resti affidata alla mera discrezionalita` del giudice; di guisa che, in tali limiti, ben puo` la legge sopravvenuta spogliare di competenza (persino nel processo penale) il giudice precedentemente investito della cognizione. - v. S.n. 185/1981.
Massima n. 4423
La legge istitutiva dell'ente "Ferrovie dello Stato", disponendo la "privatizzazione" del rapporto di lavoro del personale ferroviario e l'assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria pretorile, non implica situazioni di insanabile arbitrio ovvero di manifesta irragionevolezza in violazione dei principi 'ex' art. 97 Cost., in quanto l'immediata successione del nuovo ente in tutti i rapporti pertinenti alla cessata azienda autonoma e` intesa ad evitare inammissibili soluzioni di continuita` nel servizio di trasporto. Neppure sussiste violazione del principio di precostituzione del giudice naturale, in quanto il mutamento del previgente criterio di giurisdizione non resta affidato alla mera discrezionalita` del giudice investito della controversia. Ne` puo`, infine, parlarsi di carenza di tutela degli eventuali interessi legittimi del personale ferroviario, tenuto conto che all'area di cui trattasi e` estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 97, comma primo, 103, comma primo, 3, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, e 25, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` coistituzionale degli artt. 21 e 23, L. 17 maggio 1985, n. 210).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 della legge 17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 97, comma primo, 103, comma primo, 3, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, 25, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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