Corte costituzionale
Ordinanza n. 586/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 586
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 586/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:586
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 7, comma 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 77, Costituzione
- art. unico, legge n. 777 del 24 dicembre 1985
- art. 1, comma 3, legge n. 68 del 12 aprile 1984
- art. 76, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 3840
La determinazione forfettaria o automatica del valore dei beni immobiliari, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, introdotta dagli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che prevedono la non sottoponibilita` a rettifica da parte dell'ufficio dei valori dichiarati in misura non inferiore a 60 volte il reddito dominicale catastale, non contrasta con i criteri direttivi di cui all'art. 7, primo comma, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 in quanto costituisce, fra le tante possibili, non altro che una "semplificazione" del sistema di determinazione dei valori stessi e, neppure, viola l'art. 1 della legge di delegazione 12 aprile 1984, n. 68 il quale fa riferimento alla possibilita` di modificare la legislazione tributaria vigente soltanto per garantire secondo principi unitari il coordinamento sistematico dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge delega per la riforma tributaria e non gia` per impedire l'introduzione di piu` semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 7, primo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1, terzo comma, legge 12 aprile 1984, n. 68, art. unico legge 24 dicembre 1985, n. 777 - degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente impossibilita` per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile).
Massima n. 3841
Il riferimento al reddito catastale ai fini della determinazione forfettaria del valore dei beni immobiliari non viola il principio della capacita` contributiva ne` crea situazioni irragionevoli e disparita` di trattamento in quanto non e`, in linea generale, costituzionalmente illegittimo il ricorso a presunzioni tributarie purche` esse si fondino, come nella specie, su indici concretamente rivelatori di ricchezza e idonei percio` a conferire all'imposizione una base non fittizia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - degli artt. 52 e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono la determinazione forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari facendo riferimento al reddito risultante in catasto). - v. S. n. 283/1987.
Massima n. 3842
La non irragionevole sottrazione di particolari poteri al giudice non comporta automaticamente lesione dell'art. 25 Cost. in quanto la nozione di giudice naturale, al di la` del mero enunciato normativo di una competenza generale, va identificata anche attraverso tutte le relative disposizioni di legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. - degli artt. 52 e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto la previsione della determinazione forfettaria o automatica dei valori immobiliari fatta con riferimento al reddito catastale avrebbe privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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