Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1986

Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1986
Data di deposito
19 dicembre 1986
Data di decisione
16 dicembre 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 41, legge n. 90 del 5 marzo 1961
  • art. 8, comma 1, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
  • art. 247, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • legge n. 851 del 27 giugno 1942
  • art. 57, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 12635

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 ed altresi' agli artt. 4 e 35 Cost. - degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 41 l. 5 marzo 1961, n. 90; 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; nonche' dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i quali sanciscono la destituzione di diritto dall'impiego per il dipendente pubblico che sia stato condannato per determinati reati o che abbia subito condanna implicante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Anche in campo amministrativo, infatti, si configura l'esigenza di adottare criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie, in dipendenza di irrevocabile condanna penale, con conseguente necessita' di distinguere, da caso a caso, ma al raggiungimento di tale scopo di riequilibrio normativo e di razionalizzazione del sistema, e' chiamato il solo legislatore mediante l'apprestamento di omogenei e ben identificati rimedi esaustivi, secondo principi gia' nei termini essenziali dettati dalla legge- quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983: artt. 1; 2, n. 7; 4; 22), auspicandosi al riguardo, che lo stesso proceda anche all'attento riesame dei valori oggetto di tutela. - S. nn. 95/1967; 50/1980; 52, 105 e 234/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (statuto degli impiegati civili dello stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali) sollevata, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97, 113 Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA - ANTONIO BALDASSSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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