Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1986

Corte cost., ord. 18 luglio 1986, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/1986
Data di deposito
18 luglio 1986
Data di decisione
1° luglio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 9, bis, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, ter, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quater, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • art. 1, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 12 del 7 febbraio 1985
  • legge n. 118 del 5 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 12544

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 e 113 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9- quater e 9-quinquies, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), come convertito nella l. 5 aprile 1985, n. 118. Di tutte tali norme - concernenti il diritto del conduttore al cd. "rinnovo" (risolventesi, in realta', in un'ulteriore proroga legale) delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978, e gia' prorogate o protratte ex artt. 67 e 71 della stessa legge, nonche' ex art. 15-bis, d.l. n. 9 del 1982, convertito nella l. n. 94 del 1982 - la Corte ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.. - S. n. 108/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 113 Cost. dalla Corte di cassazione, dalla Corte di appello di Bologna, dai Tribunali di Roma, Verbania, Messina, Genova, Monza, Catania, Torino, Napoli e Vallo della Lucania, nonché dai Pretori di Roma, Milano, Cento, Varazze, Lecce, Genova, Manfredonia, Bari, Sestri Ponente, Ferrara, Firenze, Bologna, Finale Ligure, Rimini, Piacenza, Cassano d'Adda, Scicli, Potenza, Napoli, Foggia, con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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