Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1985

Corte cost., sent. 21 dicembre 1985, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
355/1985
Data di deposito
21 dicembre 1985
Data di decisione
18 dicembre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:355

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 16, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 14, comma 4, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 19, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 9, legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 24 marzo 1975
  • art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 13 gennaio 1978
  • art. 8, legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 24 marzo 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11285

L'art. 125, primo comma, Cost., quando parla di "atti amministrativi regionali" non contiene alcuna precisazione o specificazione, ne' fa riferimento ad alcun criterio che possa valere ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al sindacato dell'organo statale di controllo da esso previsto, con la conseguenza che il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di esercizio del controllo sugli atti suddetti, gode di una facolta' di scelta e puo', quindi, sottoporre al controllo statale, di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma puo' anche sottoporre solo quelli che vengono adottati direttamente dagli organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni e' attribuito ai comitati regionali di controllo). - V. S. n. 40/1972, che ritenne costituzionalmente legittimo l'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale, per date materie, sottoponeva al controllo dell'organo statale tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se emanati da enti delegati dalla Regione.

Massima n. 11286

Come la Corte ha piu' volte affermato, il rapporto delegatorio comporta per l'ente delegante poteri di vigilanza e controllo, che possono giungere fino alla sostituzione. - S. nn. 40/1960; 40/1961; 29/1975.

Massima n. 11287

Come la Corte ha piu' volte affermato, per la determinazione della indennita' di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento alle caratteristiche essenziali del bene ablato, cosicche' il criterio del valore agricolo, se e' lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo e' quando viene riferito ad aree prive di attitudine edificatoria cosi' come definita dalla medesima giurisprudenza. Di conseguenza, le norme di cui all'artt. 16, primo e secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono essere interpretate nel senso che laddove l'area sia da considerare edificatoria, la indennita' non puo' non tener conto di questa realta', mentre il riferimento al valore agricolo rimane legittimamente fermo sempre che le aree abbiano effettivamente destinazione agricola. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle dette disposizioni, sollevata in quanto esse prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la indennita' di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio del precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare). - S. nn. 5/1980; 231/1984.

Massima n. 11288

La legge 23 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilita', ha valore di legge generale applicabile in tutti i casi nei quali le leggi speciali non l'abbiano modificata anche implicitamente. Da cio' consegue che, se e' vero che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non fissa dei termini per l'inizio e la ultimazione del procedimento espropriativo e dei lavori, e' pero' anche vero che la fissazione di tali termini costituisce - secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale - regola indefettibile per ogni procedura di espropriazione, rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della detta legge, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti relative alle espropriazioni in essa contemplate ma, se ha taciuto in ordine alla fissazione di quei termini, non ha abrogato neanche implicitamente (non essendovi motivo per sostenere il contrario) l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, che prevedeva la necessita' di fissarli. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto non prevede che l'autorita' alla quale spetta dichiarare la pubblica utilita', la indifferibilita' e la urgenza delle opere, in vista delle quali occorra procedere ad espropriazione, fissi i termini per l'inizio e la ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori, sicche' l'"amministrazione" verrebbe ad essere arbitra di protrarre nel tempo le une e gli altri, con violazione dei principi della riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilita' e della congruita' dell'indennizzo, il cui contenuto economico puo' venire ridotto, a causa del ritardo del provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l'indennita' provvisoria accettata, ovvero quella di cui all'art. 15 della legge n. 865, sono state determinate).

Massima n. 11289

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma non piu' in vigore perche' la Corte ne ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - in quanto porrebbe in essere una disparita' di trattamento fra gli espropriati, stabilendo che le nuove norme sulla determinazione della indennita' di espropriazione e di occupazione si applicano nei soli casi in cui l'indennita' non sia ancora definita - posto che detto art. 19, limitatamente al suo primo comma, e' stato gia' dichiarato incostituzionale). - S. n. 5/1980.

Massima n. 11290

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale quando altre analoghe siano state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non siano stati prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall'art. 3 della legge della stessa regione 13 gennaio 1978, n. 5 - sollevata in quanto detta disposizione, affidando ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d'urgenza e per le espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle Regioni, violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. - essendo state gia' decise numerose questioni analoghe nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza). - S. nn. 318/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158 e 161/1984.

Massima n. 11291

Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto esso, designando quali siano gli organi degli enti locali che debbono esercitare le funzioni delegate dalla Regione, invaderebbe la competenza dello Stato in materia di ordinamento degli enti stessi, in violazione dell'art. 128 Cost. - poiche', a parte la considerazione che e' gia' stata riconosciuta la legittimita' costituzionale di disposizioni del genere, l'art. 8 denunciato e' stato abrogato e sostituito con l'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5). - S. n. 319/1983.

Massima n. 11292

Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stegua della normativa successiva che abbia abrogato e sostituito quella impugnata. (Restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 della legge statale 22 luglio 1975, n. 382 e 8 della legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 - sollevata in quanto, delegando ai presidenti della amministrazioni provinciali la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilita' per opere ne' statali ne' regionali si potrebbe configurare un trasferimento alla provincia delle funzioni amministrative, in violazione o della riserva di legge costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, ultima parte, Cost. o della riserva esclusiva della legge della Repubblica di cui al successo art. 118, primo comma - essendo stata la disposizione di cui al detto art. 8 abrogata e sostituita con l'art. 3 della sopravvenuta legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione"), sollevata con ordinanze 20 ottobre 1977, 24 gennaio 1979 e 14 aprile 1983 del T.A.R. per l'Emilia-Romagna e con ordinanza 7 ottobre 1980 del T.A.R. per la Calabria, in riferimento all'art. 125, primo comma, Cost.;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), 14, quarto comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli"), sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento all'art. 43, terzo comma, Cost.;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento all'art. 3 Cost.;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. della Reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), come sostituito dall'art. 3 della legge della stessa Regione 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica alla legge regionale n. 18/1975, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità"), sollevata con ordinanza 14 aprile 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in riferimento all'art. 3 Cost.;

6) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. della Reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1978 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna;

7) ordina la restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 della l. 22 luglio 1975, n. 382, e 8 della l. della Reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, sollevata con ordinanza 24 gennaio 1979 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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