Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1985
Corte cost., sent. 9 maggio 1985, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1985
- Data di deposito
- 9 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:139
Norme oggetto del giudizio
- legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 13 marzo 1978
- art. 8, ultimo co., legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 13 marzo 1978
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 53, Costituzione
Massime
Massima n. 10888
Va ribadito che la materia degli asili-nido rientra nel campo dell'"assistenza e beneficenza pubblica", che e' di competenza del legislatore provinciale, in quanto prevista nell'art. 8, n. 25, dello Statuto T.A.A.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, sulla costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali, sollevata sotto il profilo che detta materia non rientrerebbe tra quelle nelle quali la Provincia di Trento ha potesta' legislativa). - In senso conforme: S. nn. 174/1981; 319/1983.
Massima n. 10889
Poiche' l'eventuale caducazione dell'intera legge impugnata assorbirebbe tutte le censure formulate a riguardo di un solo articolo - o di un solo comma -, e dato che l'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della sopravvenuta abrogazione della disposizione autonomamente impugnata, in quanto limitata a quest'ultima, non farebbe venir meno la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge, ne deriva che tale questione viene ad assunere carattere pregiudiziale rispetto sia a quella concernente una sola delle disposizioni della stessa legge, che all'eccezione di cessazione della materia del contendere argomentata in base alla constatazione della successiva abrogazione dell'articolo o del comma specificamente censurato.
Massima n. 10890
La Corte costituzionale, nonostante che nelle more del giudizio promosso in via incidentale si sia avuta l'abrogazione della disposizione legislativa impugnata, e' tenuta egualmente a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di essa, e di conseguenza deve negare fondamento all'eccezione di cessazione della materia del contendere, allorche' la nuova disposizione, sostitutiva di quella censurata, sia priva di effetto retroattivo per cui non si applica ai rapporti anteriori che restano cosi' assoggettati alla disciplina abrogata.
Massima n. 10891
Il servizio degli asili-nido nella provincia di Trento non e' gestito in regime di monopolio e percio' la retta di frequenza non puo' essere considerata una prestazione patrimoniale "imposta", ai sensi dell'art. 23 Cost., ma e' una controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente chiesto cosicche' si e' fuori dell'ambito di applicazione di tale disposizione; ne' contrasta con l'art. 53 Cost. - sotto il profilo che il principio della progressivita' sarebbe esteso fuori del campo tributario - la determinazione del corrispettivo in proporzione delle possibilita' economiche di ognuno dei fruitori del servizio, anziche' in una misura indiscriminatamente eguale per tutti, essendo questo solo uno - e non l'unico - dei criteri che concorrono a costituire la disciplina dell'ammissione all'asilo, ispirato peraltro, non gia' al principio della progressivita', ma a quello della proporzionalita'; ne' sono ravvisabili, esclusa la natura tributaria della prestazione imposta agli utenti, violazioni degli artt. 3, 4, 31 e 35 Cost., sotto il profilo che la differenziazione delle rette (in nessun caso pero' superiori al costo del servizio) potrebbe creare discriminazione in danno delle famiglie che si trovassero nella obiettiva necessita' di avvalersi del servizio stesso rispetto a quelle che potessero farne a meno, nonche' costituire una notevole remora a mantenere il posto di lavoro da parte delle donne. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31 e 35 Cost. - dell'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, a norma del quale la giunta della provincia determina l'ammontare minimo delle rette di frequenza dell'asilo-nido, graduando le stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25% ed al 30% degli oneri di finanziamento degli asili-nido, mentre il Consiglio comunale stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza ed i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della intera legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, sollevata dal Pretore di Trento, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", con ordinanze emesse il 10 luglio 1980 (r.o. 690/1980) ed il 13 maggio 1982 (r.o. 469/1982);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 (ultimo comma) della stessa legge provinciale di Trento n. 13 del 1978, sollevata dal Pretore di Riva del Garda, in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione, con ordinanza emessa in data 8 febbraio 1980 (r.o. 209/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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