Corte costituzionale
Ordinanza n. 252/1985
Corte cost., ord. 29 ottobre 1985, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 252/1985
- Data di deposito
- 29 ottobre 1985
- Data di decisione
- 24 ottobre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11124
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria. Infatti, la questione e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
Massima n. 11125
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24) 53 e 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, la questione - che comunque relativamente all'art. 53 Cost. non risulta pertinentemente sollevata, poiche' tale articolo riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente - e' sostanzialmente coincidente con altra gia' dichiarata infondata, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che puo' essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario. - S. 63/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. cit., sollevata in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24), 53 e 113 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 63 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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