Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1984
Corte cost., sent. 5 aprile 1984, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1984
- Data di deposito
- 5 aprile 1984
- Data di decisione
- 3 aprile 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 63, comma 3, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 63, comma 1, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 76, comma 2, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 203, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 26, legge n. 315 del 3 maggio 1967
- art. 204, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10128
Gli aspiranti alla giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di un trattamento piu' favorevole rispetto a chi, come il Procuratore Generale della Corte dei Conti, contesti con la propria azione la legittimita' del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza e, pertanto, la declaratoria di illegittimita' delle norme che prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento suddetto (Sent. n. 8 del 1976), il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, non puo' essere reiterata riguardo a quelle che consentono il permanere del termine di decadenza per il solo ricorso principale del P.G., tenendo anche conto del fatto che, identificandosi il relativo dies a quo con la registrazione da parte della Corte del provvedimento di concessione della pensione, esso riesce di agevole cognizione per l'organo legittimato e che la durata del termine stesso consente un adeguato spatium deliberandi.
Massima n. 10129
Le norme che disciplinano la revoca delle pensioni ordinarie (civili e militari), escludendola nei casi di errore di diritto e limitandola ai soli casi di errori di fatto da far valere entro termini perentori, non contrastano ne' con l'art. 3 Cost., perche' la denunciata violazione del principio di uguaglianza puo' eventualmente ascriversi non a difetto della normativa, ma ad inerzia della P.A. (e, comunque, l'equiparazione del trattamento pensionistico de quo con l'assicurazione generale obbligatoria e' smentita dalla diversita' delle rispettive discipline); ne' con l'art. 36 Cost., perche' in subiecta materia trattasi di apprezzamenti di opportunita' riservati al legislatore; ne' con l'art. 76 Cost., poiche' la stessa legge di delega assegna al legislatore delegato margini di discrezionalita' estranei al giudizio di costituzionalita'; ne', infine, con l'art. 97 Cost., il quale, nei termini in cui la censura e' proposta, rappresenta semplicemente la riscrittura dell'impugnazione basata sull'art. 3.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due incidenti (nn. 507/1977, 524/1981), 1) dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 63, commi primo e terzo R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi sulla Corte dei Conti) 72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui consentono che permanga il termine di decadenza per il solo ricorso principale del Procuratore generale, 2) dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 203, 204 e 205 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle norme sul trattamento di quiesicenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 26 l. 3 maggio 1967 n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai militari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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