Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1984

Corte cost., sent. 29 marzo 1984, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1984
Data di deposito
29 marzo 1984
Data di decisione
26 marzo 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:78

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 20, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 20, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9579

Spetta a ciascuna Camera la potesta' di disciplinare il procedimento legislativo in tutto cio' che non sia direttamente ed espressamente gia' disciplinato dalla Costituzione, per il tramite dei regolamenti parlamentari che presentano reciproca autonomia nell'interpretazione e nell'attuazione per tal parte della Costituzione medesima, si' che, legittimamente l'uno (quello del Senato) puo' comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validita' delle deliberazioni, e l'altro (quello della Camera) invece escluderli, senza che l'una o l'altra normativa di rango costituzionale si ponga in contrasto con l'art. 64, comma terzo, Cost.. Rientrano infatti tra i modi di votazione, determinabili con valutazione discrezionale di ciascun organo legislativo, la dichiarazione di astensione (alla Camera) e l'assenza (al Senato), entrambe quali manifestazioni di volonta' (esplicite o implicite) dirette al medesimo risultato di non concorrere all'adozione dell'atto collegiale (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971 n. 865 in riferimento agli artt. 64, comma terzo, e 72 Cost).

Massima n. 9580

L'opposizione contro la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza, proponibile direttamente alla Corte di appello, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non lede il diritto di difesa, poiche' il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di tutela costituzionale e rientra, quindi, nell'apprezzamento politico del legislatore escluderne l'applicazione in alcuni casi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 25/1976, 238/1976, 186/1980, 62/1981, 52/1984.

Massima n. 9581

Le norme recanti i criteri per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza (peraltro modificate dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977) sono gia' state dichiarate incostituzionali con sent. n. 5 del 1980 (manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.). - cfr. Sent. n. 5/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o. 268/1977), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977 (r.o. 323/78), in riferimento agli artt. 64, terzo comma e 72 Cost.;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o. 268/1977) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/1977), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

c) dichiara manifestamente infondata:

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate sub b) in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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