Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1984
Corte cost., sent. 29 marzo 1984, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1984
- Data di deposito
- 29 marzo 1984
- Data di decisione
- 26 marzo 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:78
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 20, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 20, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
- art. 48, Regolamento Camera
- art. 64, comma 3, Costituzione
- art. 107, Regolamento Senato
- art. 72, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 9579
Spetta a ciascuna Camera la potesta' di disciplinare il procedimento legislativo in tutto cio' che non sia direttamente ed espressamente gia' disciplinato dalla Costituzione, per il tramite dei regolamenti parlamentari che presentano reciproca autonomia nell'interpretazione e nell'attuazione per tal parte della Costituzione medesima, si' che, legittimamente l'uno (quello del Senato) puo' comprendere gli astenuti tra i votanti ai fini della validita' delle deliberazioni, e l'altro (quello della Camera) invece escluderli, senza che l'una o l'altra normativa di rango costituzionale si ponga in contrasto con l'art. 64, comma terzo, Cost.. Rientrano infatti tra i modi di votazione, determinabili con valutazione discrezionale di ciascun organo legislativo, la dichiarazione di astensione (alla Camera) e l'assenza (al Senato), entrambe quali manifestazioni di volonta' (esplicite o implicite) dirette al medesimo risultato di non concorrere all'adozione dell'atto collegiale (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971 n. 865 in riferimento agli artt. 64, comma terzo, e 72 Cost).
Massima n. 9580
L'opposizione contro la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza, proponibile direttamente alla Corte di appello, non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non lede il diritto di difesa, poiche' il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di tutela costituzionale e rientra, quindi, nell'apprezzamento politico del legislatore escluderne l'applicazione in alcuni casi (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma quarto, della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 25/1976, 238/1976, 186/1980, 62/1981, 52/1984.
Massima n. 9581
Le norme recanti i criteri per la determinazione dell'indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza (peraltro modificate dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977) sono gia' state dichiarate incostituzionali con sent. n. 5 del 1980 (manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della legge n. 865 del 1971 in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.). - cfr. Sent. n. 5/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o. 268/1977), il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/77) e il 9 dicembre 1977 (r.o. 323/78), in riferimento agli artt. 64, terzo comma e 72 Cost.;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanze emesse l'11 marzo 1977 (r.o. 268/1977) ed il 10 giugno 1977 (r.o. 466 e 467/1977), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
c) dichiara manifestamente infondata:
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, sollevata dalla stessa Corte d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate sub b) in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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