Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1984

Corte cost., sent. 22 febbraio 1984, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1984
Data di deposito
22 febbraio 1984
Data di decisione
16 febbraio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9861

Secondo il diritto vivente, le attivita' agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura e' considerata come attivita' di impresa, e non gia' di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre piu' stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non puo' ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversita' dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attivita' economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attivita' industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonche' all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché dei successivi artt. 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono - sollevate dai Pretori di Serracapriola, Montefiascone, Bergamo ed Ispica e dal Conciliatore di Pulsano con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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