Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1984
Corte cost., sent. 22 febbraio 1984, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1984
- Data di deposito
- 22 febbraio 1984
- Data di decisione
- 16 febbraio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:40
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9861
Secondo il diritto vivente, le attivita' agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura e' considerata come attivita' di impresa, e non gia' di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre piu' stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non puo' ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversita' dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attivita' economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attivita' industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonche' all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché dei successivi artt. 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono - sollevate dai Pretori di Serracapriola, Montefiascone, Bergamo ed Ispica e dal Conciliatore di Pulsano con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze