Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1984

Corte cost., sent. 5 novembre 1984, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1984
Data di deposito
5 novembre 1984
Data di decisione
30 ottobre 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 13, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 7, comma 11, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 7, comma 12, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 19, comma 4, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 19, comma 3, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 24, comma 1, lett. B, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 25, comma 3, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 27, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 27, ultimo co., legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 27, comma 1, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 25, comma 2, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 28, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 29, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 31, comma 1, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 31, comma 2, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
  • art. 35, comma 14, legge n. 730 del 27 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 11360

Il fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281 costituisce, alla pari dei proventi dei tributi regionali "propri", risorsa autonomamente utilizzabile dalle Regioni, per assolvere all'intero complesso delle loro "funzioni normali", senza alcun vincolo a specifiche destinazioni. Conseguentemente, lo Stato non puo' prescrivere che una spesa di interesse nazionale sia fatta gravare sul detto fondo, senza con cio' vulnerare l'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni, occorrendo invece, per porre a carico delle Regioni una spesa siffatta, la previsione di una apposita copertura finanziaria. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 81, comma 4, 117 e 119 Cost., l'art. 7, comma 13, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1981 n. 151, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalle quote del fondo comune di cui all'art. 8 della l. 16 maggio 1970, n. 281, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome. - Cfr. S .n. 307/1983.

Massima n. 11361

La determinazione definitiva della misura del fondo nazionale per i trasporti, per l'anno 1982, ha avuto luogo solo con l'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, oggetto di censura, dal momento che la legge quadro sui trasporti pubblici locali (l. 10 aprile 1981, n. 151) si riferiva, per tale determinazione, alla "quota storica" del fondo, solo provvisoriamente quantificata. Non si e' pertanto verificata, con la norma impugnata, una riduzione rispetto a somme gia' determinate ed assegnate alle Regioni, tale da provocare una lesione dell'art. 81, comma 4, Cost. in relazione agli stanziamenti gia' effettuati con leggi regionali. Ne' e' lesiva dell'autonomia finanziaria regionale la modifica della legislazione statale riguardante i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni, poiche' cio' non e' vietato dalla Costituzione, salva la censura, sul piano politico, del mancato o incompleto rispetto degli affidamenti che il legislatore statale abbia dato alle Regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 11, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118 e 119 Cost.). - Cfr. S.n. 307/1983.

Massima n. 11362

L'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, non prevede un incremento meramente fittizio, per l'anno 1983, del fondo nazionale per i trasporti, ma ne rivaluta la misura definitivamente determinata dalla legge finanziaria 1983, non censurata sul punto nonostante la mancata rivalutazione dell'importo provvisorio per il 1982. Ne' la misura del fondo per l'anno 1983 e' decurtata dall'abrogazione delle norme indicate nella disposizione impugnata, poiche' queste subordinavano gli incrementi al verificarsi di determinate condizioni e comunque si riferivano al fondo per il 1984. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 12, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma 4, 117, 118, 119 Cost.). - Cfr. S. n. 307/1983.

Massima n. 11363

Non e' lesiva dell'autonomia regionale una disciplina, qual e' quella dettata dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che, nel prorogare il blocco delle assunzioni di personale, subordina le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali e la autorizzazione regionale a nuove assunzioni presso le unita' sanitarie locali al rispetto di appositi atti governativi di indirizzo e coordinamento. E' infatti legittima la previsione in materia di tale funzione statale, quando il possibile contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento sia rappresentato, come e' nella specie, non da semplici prescrizioni di blocco delle assunzioni, derogabile solo in casi stabiliti da organi governativi, ma dall'individuazione di limiti entro i quali debba risultare contenuta la spesa delle regioni derivante da nuove assunzioni, superabile solo in presenza di valutazioni di indispensabilita' da compiersi ad opera di organi regionali. Ne' la proroga del blocco vale ad escludere il carattere transitorio della misura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19, commi 3 e 4, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.). - Cfr. S. n. 307/83.

Massima n. 11364

La competenza a determinare i casi nei quali sia indispensabile procedere ad assunzioni di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 1984, spetta alle Regioni, e non all'autorita' governativa, e deve quindi essere esercitata dalle Regioni alle stesse condizioni previste per le nuove assunzioni presso le amministrazioni regionali. E' pertanto illegittimo l'art. 19, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziche' il Presidente del Consiglio dei ministri previa dichiarazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessita', i singoli casi in cui sia indispensabile procedere all'assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma 5, della l. 26 aprile 1983, n. 130.

Massima n. 11365

L'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (in combinazione con l'art. 32, comma 5, della stessa legge) che demanda ad accordi collettivi nazionali l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei medici convenzionati, per stabilire gli standards medi assistenziali e le ipotesi di eccesso di spesa passibili di sanzioni, attiene alla disciplina del personale sanitario nazionale a rapporto convenzionale. Tale disciplina e' riservata dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale a norme legislative statali o ad appositi accordi collettivi nazionali. La norma censurata, pertanto, non interferisce con la competenza regionale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ne' introduce una forma anomala di controllo sulle unita' sanitarie locali. La disciplina del personale convenzionato non costituisce infatti oggetto di alcuna potesta' legislativa regionale, ne' il controllo sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati puo' identificarsi con il controllo sugli enti locali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. b), della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Massima n. 11366

L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983 n. 730 - secondo il quale le Regioni possono assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, con prelievo dalla quota del fondo sanitario nazionale - prevede chiaramente solo una facolta' per le Regioni di assicurare le prestazioni aggiuntive, sicche' non e' prospettabile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, derivante dal necessario ricorso alle entrate di parte corrente a causa dell'insufficienza della quota del fondo, la quale non puo' assumere rilievo in difetto di impugnazione delle norme sull'entita' ed il riparto del fondo stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma 1, e 119 Cost., ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana).

Massima n. 11367

L'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - secondo il quale le Regioni e Province autonome che assicurino prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle generali debbano farne oggetto di una contabilita' separata - prevede un obbligo che non riguarda le unita' sanitarie locali, ma le Regioni e Province autonome. Tale norma costituisce solo la specificazione di un princi'pio di contabilita' pubblica, che vuole distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione ed altre spese ulteriori, ed e' giustificata dall'interesse dello Stato a vedere evidenziata quella parte della spesa sanitaria che grava sui mezzi finanziari destinati al servizio sanitario nazionale per assicurare i livelli delle prestazioni sanitarie comunque garantiti a tutti i cittadini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt, 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Massima n. 11368

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 (che stabilisce i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale), promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto, senza chiarire in quali parti e per quali specifici motivi la disposizione impugnata sarebbe lesiva della competenza regionale.

Massima n. 11369

L'art. 27, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - concernente i criteri di riparto e di utilizzo del fondo sanitario nazionale - abrogando l'inciso dell'art. 80 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 - il quale richiamava, per il finanziamento della spesa sanitaria, l'art. 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, onde apportare deroga ai comuni criteri di riparto - non ha violato la suindicata norma statutaria. L'art. 78 dello Statuto speciale non concerne infatti la spesa sanitaria, ed il richiamo al meccanismo di riparto in esso previsto non era costituzionalmente necessario, bensi' il frutto di una libera scelta del legislatore. Detto richiamo comportava anzi un regime suscettibile di privilegiare gli abitanti del Trentino-Alto Adige, a detrimento di tutte le altre componenti del Paese, sicche' l'abrogazione dello stesso appare giustificata dall'esigenza di uniformita' delle prestazioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi primo ed ultimo, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa alle Province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 dello Statuto speciale).

Massima n. 11370

L'art. 25, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale stabilisce che, a modifica di quanto previsto dall'art. 69 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1 dello stesso art. 25 sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle Regioni e dalle Province autonome e sono utilizzate per il 50% ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50% per l'acquisto di attrezzature in conto capitale - non e' lesivo della competenza legislativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri", in quanto la competenza in tema di "igiene e sanita'" spetta alle Province autonome e non alla Regione. La norma impugnata, imponendo un vincolo di destinazione sulle somme "trattenute", non ha tuttavia leso la competenza delle Province, poiche' ha consentito l'immediato utilizzo delle somme stesse senza farle passare per il fondo sanitario nazionale, e tale destinazione giustifica i vincoli contestualmente imposti sul loro utilizzo. Ne' e' pertinente il richiamo alle leggi provinciali di contabilita', che escludono vincoli di destinazione, stante l'opposta esigenza di evitare la distrazione di risorse destinate alla sanita' pubblica, con pregiudizio del principio, proprio della riforma sanitaria, dell'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 9 n. 10, 16, 54 n. 5 dello Statuto speciale T.A.A.).

Massima n. 11371

L'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - il quale prevede che, nel caso di disavanzo non ripianabile delle unita' sanitarie locali, la Regione provvede ad esercitare, mediante il Comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi, ovvero richiede al Commissario del Governo lo scioglimento del Comitato di gestione - non e' lesivo della competenza regionale in tema di controlli. La norma impugnata non introduce infatti innovazioni circa i controlli sostitutivi esercitabili da parte dei Comitati regionali di controllo, ma presuppone una competenza preesistente in base alla l. 10 febbraio 1953, n. 62, fermo restando che la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali, cui sono assimilate le unita' sanitarie locali, spetta in prima linea alle leggi della Repubblica; lo scioglimento dei Comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, quale atto di controllo sugli organi, e' di competenza dello Stato ai sensi della legge di riforma sanitaria, che attribuisce ai Comitati regionali solo i controlli sugli atti, e la previsione di una richiesta da parte della Regione al Commissario del Governo si colloca sul piano della collaborazione tra Stato e Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 Cost.).

Massima n. 11372

L'assistenza sanitaria ed ospedaliera non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensita' dei limiti cui sono in tale campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle Regioni, sia per le peculiari forme e modalita' di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce tra le varie specie di enti ed organismi operanti nella materia. Pur non essendo secondario il ruolo attribuito, nel settore in esame, alle Regioni, la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non puo' non gravare sullo Stato, poiche' il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Gran parte della spesa sanitaria si forma inoltre indipendentemente dalle scelte regionali, sicche' non puo' essere addossata alle Regioni l'effettiva responsabilita' delle spese delle unita' sanitarie locali, indipendentemente dai fattori che abbiano prodotto il disavanzo delle stesse. E' pertanto illegittimo l'art. 29, comma 2, n. 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziche' facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della l. n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a Statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome.

Massima n. 11373

Nell'ambito delle norme statali di principio e ferme restando le competenze riservate allo Stato, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi, con particolare riguardo alla loro contabilita' (artt. 15, comma 9, e 50, comma 1, l. n. 833/1978), ivi compresi i contratti di fornitura. L'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede la definizione da parte del Ministro della sanita' di capitolati generali e speciali per le forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, non attribuisce al Ministro una funzione di indirizzo e coordinamento in deroga all'art. 5 della l. n. 833/1978, che riserva al Governo tale funzione. Ne' la norma suindicata assolve all'esigenza di tutelare interessi che, per natura o dimensione, attengono all'intera comunita' nazionale e restano quindi necessariamente affidati all'apprezzamento del Governo, cosi' da giustificare il ritrasferimento delle funzioni relative dalle Regioni allo Stato. E' pertanto illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonche' degli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana, l'art. 31, comma 1, della l. 27 dicembre 1983, n. 730. - Cfr. S.n. 150/1982.

Massima n. 11374

L'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - con il quale viene istituito presso le Regioni l'albo regionale dei fornitori del servizio sanitario nazionale, ed e' affidato al Ministro della sanita' il compito di individuare le tipologie e le classi di appartenenza ed i requisiti per l'iscrizione - non e' lesivo dell'autonomia regionale. Tale disposizione introduce una nuova disciplina di principio, senza esaurire la competenza delle Regioni, alle quali e' demandata la tenuta degli albi. E la competenza del Ministro risponde all'obbligo di assicurare il rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, in vista dei requisiti minimi atti o garantire la fondamentale uniformita' delle prestazioni sanitarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2, della l. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna,Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 Cost. ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana).

Massima n. 11375

L'art. 35, comma 14, della l. 27 dicembre 1983, n. 730 - che riduce ulteriormente le disponibilita' che le Regioni possono depositare, a qualsiasi titolo, presso le aziende di credito - non e' lesivo dell'autonomia finanziaria delle Regioni. La disciplina in oggetto - secondo la giurisprudenza della Corte - si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa, coordinandolo alle esigenze dell'economia nazionale, nel quadro di quella regolamentazione del credito che e' dovere peculiare dello Stato, senza precludere alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse. E l'ulteriore riduzione delle disponibilita' depositabili - rispetto all'art. 21, comma 4, del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983 - si risolve in un problema di politica economica che non si presta ad essere preso in esame dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 14, della. 27 dicembre 1983, n. 730, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost.). - Cfr. SS. nn. 162/1982, 307/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. da 3 a 12 del registro ricorsi 1984,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)", promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione medesima;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma tredicesimo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 151 del 1981, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui non prevede che siano le Regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, n. 1, della legge n. 730 del 1983, nella parte in cui prevede che, per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le Regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, quanto alle Regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo, della legge n. 730 del 1983;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma undicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 81, comma quarto, 117, 118 e 119 della Costituzione;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma terzo, della legge n. 730 del 1983 (nella parte concernente le amministrazioni regionali, di cui all'art. 9, comma quinto, della legge n. 130 del 1983), promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma quarto, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma primo, lett. b), della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 119 della Costituzione ed all'art. 19 dello Statuto della Regione siciliana;

13) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, ultimo periodo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, primo ed ultimo comma, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9 n. 10, 16 e 78 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 123 e 130 della Costituzione;

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quinto, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 130 della Costituzione;

18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma quattordicesimo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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