Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1984

Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1984
Data di deposito
30 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12110

E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.

Massima n. 12111

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita' di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/1980);

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della Costituzione", dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19 maggio 1980 (reg. ord. n. 508/1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n. 281/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze