Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1984
Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1984
- Data di deposito
- 30 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 366, codice penale
- art. 449, codice di procedura penale 1930
- art. 251, codice di procedura civile
- art. 142, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12110
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, cosi' da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.
Massima n. 12111
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita' di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/1980);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della Costituzione", dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19 maggio 1980 (reg. ord. n. 508/1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n. 281/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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