Art. 251 — Giuramento dei testimoni

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

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