Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1984

Corte cost., sent. 4 maggio 1984, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1984
Data di deposito
4 maggio 1984
Data di decisione
2 maggio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 22, comma 1, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 4, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 10, comma 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, comma 6, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 11, comma 4, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 10, comma 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, comma 8, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 26, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 10, comma 1, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, comma 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, comma 5, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 10132

Alla stregua del principio solidaristico che ispira il sistema della previdenza forense e che risulta coerente con i precetti di cui agli artt. 2 e 38 Cost., poiche' gli oneri previdenziali sono correlati alla capacita' contributiva ed i benefici allo stato di bisogno degli interessati, non appare irrazionale la scelta del legislatore di imporre l'obbligo contributivo a tutti gli esercenti con continuita' la professione forense, escludendo nel contempo dalle pensioni di inabilita' e di invalidita' gli iscritti alla cassa dopo il quarantesimo anno di eta' e subordinando, per i medesimi, il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianita' al compimento di un periodo di iscrizione ed assicurazione di almeno trenta o trentacinque anni. Detta coerenza rende, inoltre, improponibile, anche in relazione al principio di gradualita' che governa il miglioramento dei trattamenti previdenziali, il raffronto con le diverse disposizioni dettate in materia da altri ordinamenti previdenziali, restando, anche sotto questo profilo, non vulnerato il principio di eguaglianza; mentre, l'addebito concernente l'incidenza negativa della caratteristica strutturale del sistema (mancata correlazione per i singoli iscritti fra oneri e vantaggi) per l'asserito effetto disincentivante sulla liberta' di lavoro dei professionisti piu' anziani, con conseguente violazione dell'art. 4 Cost., e' gia' stato disatteso dalla Corte con la sentenza n. 62 del 1977. Infine, la censura posta in relazione agli artt. 18 e 38 Cost. (stante l'incidenza negativa sulla liberta' di associazione, per mancato perseguimento dei fini previdenziali che soli potrebbero giustificarla) non ha di mira solo i fini di attuazione dell'art. 38 Cost., assunti in concreto dal legislatore, in relazione alla situazione socio-economica, ma inammissibilmente investe l'integrale realizzazione del precetto costituzionale considerato nella sua virtuale ampiezza. - Cfr. S. nn. 30/1964; 23/1968; 85/1969; 91/1972; 149/1972; 20/1973; 62/1977.

Massima n. 10134

Nell'ottica solidaristica che caratterizza l'ordinamento della previdenza forense trovano giustificazione, e risultano pertanto costituzionalmente legittime, le disposizioni della legge n. 576/1980 che: a) impongono l'iscrizione alla Cassa dei professionisti pensionati i quali continuano nell'esercizio della loro attivita'; b) prevedono per i medesimi una riduzione della pensione di vecchiaia in godimento nonche' una limitata possibilita' di utilizzazione della contribuzione correlata a tale persistente iscrizione (supplemento di pensione liquidabile una sola volta, dopo almento un quinquennio di iscrizione e contribuzione e calcolato sulla meta' delle percentuali delle medie assunte a base del calcolo della pensione). Invero e' razionale identificare nella continuazione dell'esercizio professionale un segno di capacita' contributiva e di attenuazione dello stato di bisogno, traendone le esposte conseguenze sul piano del rapporto oneri-benefici previdenziali; senza, poi che il suddetto obbligo di iscrizione possa configurarsi come una condizione ulteriore, rispetto a quella dell'esame di abilitazione, per l'esercizio dell'attivita' professionale, trattandosi semplicemente di effetti di quest'ultimo sul piano previdenziale.

Massima n. 10135

L'art. 26 della legge n. 576 del 1980 che, in materia di previdenza forense, ha innovato la disciplina previgente, aumentando la durata minima dell'anzianita' contributiva richiesta per il pensionamento, fissando una data per il trapasso da detta disciplina a quella nuova, non appare di per se' irrazionale, tenuto anche conto del fatto che la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa e che non e' configurabile un diritto dell'iscritto all'intangibilita' del trattamento pensionistico vigente al momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.

Massima n. 13960

Alla stregua della tipologia solidaristica adottata, per la previdenza forense, dalla legge n. 576 del 1980, appare giustificato e coerente prescindere dal criterio proporzionalistico nel rapporto fra contributi e benefici previdenziali, allorche' i primi siano correlati alla capacita' contributiva ed i secondi allo stato di bisogno degli interessati. Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le disposizioni della medesima legge per cui, mentre il contributo soggettivo e' calcolato in una percentuale del reddito professionale (con gradualita' decrescente e cioe' nella misura del 10% per la fascia di reddito fino a quaranta milioni ed in quella del 3% per il reddito eccedente), la media dei redditi cui commisurare la pensione va calcolata soltanto sui redditi rientranti nella prima fascia, con la conseguenza che i professionisti che vantano un reddito eccedente versano contributi a fondo perduto che non si riflettono sulla misura della pensione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze indicate in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevate, in riferimento agli artt. 3, cpv., 31, 33, 35 e 38 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Bari del 23 settembre 1981;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 38 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982 (Reg. ord. n. 5, n. 6 e n. 7 del 1983), e dall'ordinanza del Pretore di Firenze del 27 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma primo, lett. b, e 2, commi secondo e quinto, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di Firenze 25 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 "e di ogni altra norma a essa collegata", sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 38 Cost. dall'ordinanza del Pretore di Milano del 2 luglio 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma sesto e 10, comma terzo, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo Cost., dall'ordinanza del Pretore di Bologna del 7 ottobre 1982;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma terzo, e 2, comma penultimo, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Modena del 22 febbraio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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