Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1984

Corte cost., ord. 27 giugno 1984, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/1984
Data di deposito
27 giugno 1984
Data di decisione
21 giugno 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 70, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 70, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 74, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 1 del 12 gennaio 1977
  • art. 69, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 69, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 69, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 69, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 14787

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attivita' itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono gia' state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalita' del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.

Massima n. 14788

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., dell'art. 69, primo, secondo quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potesta' decisionale (ordine di servizio) affidata nell'esito alla disponibilita' ad ottemperare dell'amministrazione penitenziaria, riduce il magistrato ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione e non piu' autonomo ne' indipendente da ogni altro potere, in quanto tale questione, come gia' rilevato dalla Corte, in altro giudizio, e' anche in questo caso del tutto priva di incidenza ai fini del decidere nel giudizio a quo, vertente sulla previsione del debito. - S. n. 103/1984.

Massima n. 14789

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui prevede la procedura de plano attraverso gli ordini di servizio, senza possibilita' di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i controinteressati anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti soggettivi, in quanto tale questione - come gia' rilevato dalla Corte in altro caso - e' del tutto estranea alla remissione di debito, su cui verte il giudizio a quo. - S. n. 103/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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