Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1983

Corte cost., sent. 28 luglio 1983, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
252/1983
Data di deposito
28 luglio 1983
Data di decisione
15 luglio 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9858

L'abitazione costituisce, un bene primario, tutelato dalla legge e la disciplina dell'equo canone era correlata, per il suo buon funzionamento, all'indispensabile sviluppo dell'edilizia pubblica e privata di cui al piano decennale per l'edilizia (L. 5 agosto 1978 n. 457), che, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria attuazione. Tuttavia non si puo` considerare l'abitazione come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dal cit. art. 2, prima parte, Cost., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, l'esistenza di "presupposti" siffatti, forniti di una "maggiore", quanto imprecisata tutela. Ne` giova richiamare, a proposito del c.d. diritto all'abitazione, i doveri inderogabili di solidarieta` sociale, di cui all'art. 2 Cost. la cui individuazione e la cui disciplina restano proprie della discrezionalita` legislativa. Neppure e` ravvisabile la violazione del principio di eguaglianza perche` la normativa impugnata trascurerebbe la tutela del conduttore dell'immobile ad uso abitativo il quale fruirebbe di trattamento deteriore rispetto al conduttore di immobili ad uso diverso. Si muove al riguardo da una inesatta parificazione delle situazioni da raffrontare, estrapolando l'elemento durata dal complesso della disciplina e trascurando le circostanze della sottoposizione delle sole locazioni abitative all'equo canone, e dei forti investimenti richiesti per la utilizzazione dell'immobile a fini commerciali ed industriali. Non appare invocato a proposito l'art. 31 Cost. che riguarda soltanto le situazioni che si pongono in rapporto di stretta conseguenzialita` con la formazione della famiglia; il che e` da escludere rispetto alla materia delle locazioni. Nemmeno risulta pertinente il richiamo all'art. 41 Cost. rispetto al godimento di un bene non produttivo, quale la casa destinata all'abitazione. Secondo i giudici a quibus, dovendo adempiere il diritto di proprieta` ad una funzione sociale, non sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero spirare del termine, postulandosene il proseguimento a tempo indeterminato sino al sopraggiungere di una "giusta causa di risoluzione" donde la violazione del'art. 42 Cost. interpretato diversamente da come lo intende la Corte costituzionale. La Costituzione non ha trasformato la proprieta` privata in una funzione pubblica, ma la considera come un diritto soggettivo, limitato per assicurarne la funzione sociale, secondo l'indirizzo generale della futura legislazione. Del resto, attesa la coerenza sistematica e globale della legge dell'equo canone (sia sul piano giuridico, sia, e piu`, su quello economico), non e` possibile incidere su una singola disposizione trascurando i riflessi, e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina; non potendosi richiedere alla Corte la rielaborazione della materia (ne` vale riferirsi a riguardo alle legislazioni della Francia o della Repubblica Federale Tedesca, in considerazione dell'ampio spazio ivi riservato alla discrezionalita` del legislatore). Ne` infine dall'art. 47 Cost. puo` dedursi la esistenza di un diritto alla abitazione garantito a tutti; comunque tale "diritto" dovrebbe essere disciplinato dal legislatore; quest'ultima norma costituzionale si riferisce infatti alla proprieta` della casa di abitazione e non mira solo a rendere la proprieta` accessibile a tutti (come gia` riconosciuto dall'art. 42, secondo comma, Cost.), ma specificamente intende accogliere e soddisfare l'aspirazione alla proprieta` della casa di abitazione (quale condizione di tranquillita` e di sicurezza). Secondo la ordinanza di rinvio la durata illimitata del rapporto locatizio ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie dell'immobile da adibire a loro abitazione. Vero e`, invece, che la configurazione della locazione come contratto a tempo indeterminato, disincentivando dalla costruzione di immobili a destinazione abitativa ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso abitativo di far cessare la locazione alla scadenza contrattuale senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost.).

Massima n. 9859

La censura costituisce la replica di quanto dedotto dal giudice a quo sul terreno del diritto sostanziale, si` che valgono i rilievi svolti nella massima che precede, comunque se diverso ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale", spettando, invece, al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice applicare le relative norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 657 e seg. c.p.c. nella parte in cui esonerano il locatore dal provare la giusta causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative; e, non permettono al giudice di valutare di contrapposti interessi delle parti).

Massima n. 9860

La questione e` stata esaminata e dichiarata non fondata (cfr. massime che precedono) sulla base di altri provvedimenti di rimessione adeguatamente motivati, mentre, nella specie, i giudici a quibus, non danno affatto ragione della rilevanza della prospettata questione sulle fattispecie concrete che formano oggetto dei singoli giudizi di merito. (Inammissibilita`, per omessa motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost. dell'art. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui la norma denuciata, nel prevedere la rinnovazione tacita della locazione per un periodo di quattro anni degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prescinde, ai fini della sopravvivenza o della cessazione del rapporto contrattuale, dalla valutazione della sussistenza di esigenze abitative riferite al locatore od al conduttore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 243, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 561, 663, 664 del 1982;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone) nonché degli artt. 657 e segg. cod. proc. civile sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost. dai Pretori di Torino, Roma, Carrara e Udine con le ordinanze indicate in epigrafe e dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 805 del 1981 e 244 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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