Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1983
Corte cost., sent. 3 giugno 1983, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1983
- Data di deposito
- 3 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, n.1, legge n. 1 del 3 gennaio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 9298
In forza del principio di legalita`, inteso nei termini di cui all'art.1 cod.pen. la giurisprudenza della Corte Costituzionale puo` considerarsi consolidata nel senso dell'inammissibilita` di impugnazioni, attraverso le quali in sostanza si richiede vengano configurate nuove norme penali, con conseguenze sfavorevoli per l'imputato.
Massima n. 9299
Se e` vero che nessun soggetto puo` essere chiamato a rispondere per un comportamento che all'epoca del fatto non costituiva reato, anche se la relativa norma permissiva venga privata di efficacia ai sensi dell'art.136 della Costituzione, non per questo occorre concludere che le questioni di legittimita` costituzionali di norme penali di favore sono necessariamente irrilevanti. Infatti un eventuale accoglimento di un'impugnativa concernente tali norme si rifletterebbe in ogni caso sul fondamento normativo della decisione penale incidendo sulla sua ratio e produrrebbe modificazioni al sistema normativo che non possono essere indicate in astratto ma che debbono essere valutate dal giudice a quo. La tesi muove poi da una visione semplificante dell'attivita` della Corte, potendo questa, oltre all'alternativa tra decisioni di accoglimento e di rigetto, adottare decisioni interpretative o comunque correttive delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.
Massima n. 9300
L'esimente di cui all'art. 5 n. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, si estende a tutte le manifestazioni del pensiero funzionali all'esercizio dei compiti dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Essa agisce sul piano sostanziale e non incidendo sul principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale non necessita di una espressa previsione costituzionale ma trova giustificazione nella peculiare posizione istituzionale del C.S.M. chiamato dalla Costituzione a valutare le attitudini dei magistrati. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 n. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 28 e 112 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 28 e 112 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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