Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1983

Corte cost., sent. 3 giugno 1983, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1983
Data di deposito
3 giugno 1983
Data di decisione
2 giugno 1983
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, n.1, legge n. 1 del 3 gennaio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 9298

In forza del principio di legalita`, inteso nei termini di cui all'art.1 cod.pen. la giurisprudenza della Corte Costituzionale puo` considerarsi consolidata nel senso dell'inammissibilita` di impugnazioni, attraverso le quali in sostanza si richiede vengano configurate nuove norme penali, con conseguenze sfavorevoli per l'imputato.

Massima n. 9299

Se e` vero che nessun soggetto puo` essere chiamato a rispondere per un comportamento che all'epoca del fatto non costituiva reato, anche se la relativa norma permissiva venga privata di efficacia ai sensi dell'art.136 della Costituzione, non per questo occorre concludere che le questioni di legittimita` costituzionali di norme penali di favore sono necessariamente irrilevanti. Infatti un eventuale accoglimento di un'impugnativa concernente tali norme si rifletterebbe in ogni caso sul fondamento normativo della decisione penale incidendo sulla sua ratio e produrrebbe modificazioni al sistema normativo che non possono essere indicate in astratto ma che debbono essere valutate dal giudice a quo. La tesi muove poi da una visione semplificante dell'attivita` della Corte, potendo questa, oltre all'alternativa tra decisioni di accoglimento e di rigetto, adottare decisioni interpretative o comunque correttive delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.

Massima n. 9300

L'esimente di cui all'art. 5 n. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, si estende a tutte le manifestazioni del pensiero funzionali all'esercizio dei compiti dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Essa agisce sul piano sostanziale e non incidendo sul principio dell'obbligatorieta` dell'azione penale non necessita di una espressa previsione costituzionale ma trova giustificazione nella peculiare posizione istituzionale del C.S.M. chiamato dalla Costituzione a valutare le attitudini dei magistrati. Pertanto non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 n. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 28 e 112 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 28 e 112 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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