Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/1983
Corte cost., ord. 29 marzo 1983, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/1983
- Data di deposito
- 29 marzo 1983
- Data di decisione
- 24 marzo 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 624, codice di procedura civile
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 4, all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 623, codice di procedura civile
- art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14616
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte senza predeterminare criteri obiettivi, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto nel giudizio a quo non si controverte circa l'esercizio di detto potere da parte dell'intendente di finanza.
Massima n. 14617
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in pendenza del processo tributario, in quanto nell'ordinanza di rimessione mancano del tutto i riferimenti alla fattispecie concreta.
Massima n. 14618
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte-in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze, nonché dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Rovereto, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e dal Pretore di Gubbio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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