Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1983

Corte cost., ord. 29 marzo 1983, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
80/1983
Data di deposito
29 marzo 1983
Data di decisione
24 marzo 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:80

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14616

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte senza predeterminare criteri obiettivi, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto nel giudizio a quo non si controverte circa l'esercizio di detto potere da parte dell'intendente di finanza.

Massima n. 14617

Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in pendenza del processo tributario, in quanto nell'ordinanza di rimessione mancano del tutto i riferimenti alla fattispecie concreta.

Massima n. 14618

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte-in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze, nonché dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Rovereto, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e dal Pretore di Gubbio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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