Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1983

Corte cost., ord. 29 settembre 1983, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/1983
Data di deposito
29 settembre 1983
Data di decisione
21 settembre 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 6, comma 2, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12805

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 134 e 24, primo comma, Cost., e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 6, secondo comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 38, quarto comma, Cost., attesoche' il pretore, dopo aver emanato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ha il solo obbligo prescritto dall'art. 702, secondo comma, c.p.c. di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale dato che non e' pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni, proposte dal Pretore di Bologna Con l'ordinanza in epigrafe, concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 134 e 24, comma primo, della Costituzione e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale), e dell'art. 6, comma secondo, legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) in riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35, comma primo; 38, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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