Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/1983
Corte cost., ord. 16 giugno 1983, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/1983
- Data di deposito
- 16 giugno 1983
- Data di decisione
- 8 giugno 1983
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. unico, legge n. 1051 del 7 novembre 1957
- art. 1, legge n. 536 del 3 agosto 1949
- art. 60, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 58, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 59, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 3, decreto legge luogotenenziale n. 170 del 22 febbraio 1946
- art. unico, legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- art. 57, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 16225
Il potere del Consiglio Nazionale forense in ordine alla determinazione delle tariffe professionali non contrasta con i principi costituzionali, essendo fondato sulla capacita' di tale organo tecnico di prendere tempestive decisioni per l'aggiornamento - necessariamente periodico - delle stesse. Ne' viola i parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, in gran parte non appropriatamente, la potesta' del Consiglio di stabilire i minimi e i massimi entro i quali contenere la liquidazione in sede giudiziale, stante al riguardo (ex art. 60, r.d. n. 1578 del 1933) la possibilita' per l'autorita' giudiziaria di oltrepassare detti limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, denunziati in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, Cost.). - S. nn. 20/1960 e 163/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, Cost. - sollevata dal Pretore di Carpi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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