Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1983

Corte cost., ord. 8 giugno 1983, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/1983
Data di deposito
8 giugno 1983
Data di decisione
2 giugno 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 270, comma 1, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 2, comma 1, legge n. 852 del 10 novembre 1970
  • art. 1, comma 1, legge n. 852 del 10 novembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 14633

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 51, 97, comma primo, e 113 Cost. - dell'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - il quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti i consigli direttivi dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato"). Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, infatti, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 382 del 1970, e' stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 286, in forza del quale "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevana della proposta questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sezione speciale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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