Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1982

Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1982
Data di deposito
1° febbraio 1982
Data di decisione
14 gennaio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 1 del 3 gennaio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9453

Riguardo alla giurisdizione amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione e` costituzionalizzato dall'art. 125, secondo comma, Cost., sia riguardo al giudizio di merito che riguardo al processo incidentale cautelare. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", il quale esclude la appellabilita` al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciano sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato.). - cfr. S.n. 62/1981; S.n. 284/1974; S.n. 227/1975.

Massima n. 9454

La previsione di un termine d'efficacia delle ordinanze di sospensione dei T.A.R., in materie in cui esigenze di pubblico interesse richiedano la sollecita definizione del giudizio, non contrasta con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 97 Cost., ove siano stati predisposti opportuni strumenti finalizzati alla definizione del processo entro il termine di efficacia dell'ordinanza di sospensione. (Nel caso di specie e` stata dichiarata non fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubblice e di impianti e costruzioni industriali", nella parte in cui limita a sei mesi la durata dell'efficacia delle ordinanze dei TT.AA.RR. che sospendano la esecuzione dell'atto impugnato.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali");

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 - nella parte in cui limita a sei mesi la durata dell'efficacia delle ordinanze dei TT.AA.RR. che sospendano la esecuzione dell'atto impugnato - sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 5 giugno 1979, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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