Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1982
Corte cost., sent. 1° febbraio 1982, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1982
- Data di deposito
- 1° febbraio 1982
- Data di decisione
- 14 gennaio 1982
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 1 del 3 gennaio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9453
Riguardo alla giurisdizione amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione e` costituzionalizzato dall'art. 125, secondo comma, Cost., sia riguardo al giudizio di merito che riguardo al processo incidentale cautelare. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", il quale esclude la appellabilita` al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali che si pronunciano sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo impugnato.). - cfr. S.n. 62/1981; S.n. 284/1974; S.n. 227/1975.
Massima n. 9454
La previsione di un termine d'efficacia delle ordinanze di sospensione dei T.A.R., in materie in cui esigenze di pubblico interesse richiedano la sollecita definizione del giudizio, non contrasta con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 97 Cost., ove siano stati predisposti opportuni strumenti finalizzati alla definizione del processo entro il termine di efficacia dell'ordinanza di sospensione. (Nel caso di specie e` stata dichiarata non fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubblice e di impianti e costruzioni industriali", nella parte in cui limita a sei mesi la durata dell'efficacia delle ordinanze dei TT.AA.RR. che sospendano la esecuzione dell'atto impugnato.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali");
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 - nella parte in cui limita a sei mesi la durata dell'efficacia delle ordinanze dei TT.AA.RR. che sospendano la esecuzione dell'atto impugnato - sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 5 giugno 1979, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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