Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1982

Corte cost., sent. 1° aprile 1982, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1982
Data di deposito
1° aprile 1982
Data di decisione
26 marzo 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9321

La potesta` cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. La giurisdizione di annullamento postula necessariamente il potere di sospensione cautelare. Il controllo giurisdizionale in materia tributaria non rientra nella giurisdizione di annullamento trattandosi di giudizio sul rapporto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.).

Massima n. 14000

Per capacita` contributiva deve intendersi la idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarieta` o irrazionalita`, da parte del giudice delle leggi. La capacita` contributiva e` principio che regola sul piano sostanziale la legittimita` della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che e` del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. SS.nn. 144/1972, 201/1975, 62/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova e Sanremo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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