Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1982
Corte cost., sent. 1° aprile 1982, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1982
- Data di deposito
- 1° aprile 1982
- Data di decisione
- 26 marzo 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9321
La potesta` cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. La giurisdizione di annullamento postula necessariamente il potere di sospensione cautelare. Il controllo giurisdizionale in materia tributaria non rientra nella giurisdizione di annullamento trattandosi di giudizio sul rapporto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.).
Massima n. 14000
Per capacita` contributiva deve intendersi la idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarieta` o irrazionalita`, da parte del giudice delle leggi. La capacita` contributiva e` principio che regola sul piano sostanziale la legittimita` della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che e` del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. SS.nn. 144/1972, 201/1975, 62/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi nn. 259 e 378 Reg. ord. 1980,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la riscossione delle imposte sui redditi e dell'art. 60 (rectius: 62) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativo alla disciplina della imposta sul valore aggiunto in riferimento agli artt. 113, 24 e 35 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova e Sanremo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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